Ci è stato proposto da un nostro cliente, che ha un’azienda ubicata vicino a noi che tratta articoli particolari per disabili e anziani, di poterli esporre in una vetrina della farmacia, che comunque non vorrebbe in nessun caso riceverli in conto vendita o comunque rivenderli al dettaglio.
Quindi il nostro compito sarebbe semplicemente quello di fare da “ponte” pubblicitario per l’azienda rivenditrice fornendone in pratica il recapito ai nostri clienti.
La farmacia riceverebbe una piccola provvigione oppure un modesto canone per la vetrina: è una cosa fattibile? E quali responsabilità assumiamo per la merce che non diventa mai nostra?
Se abbiamo ben capito, anche se per la verità ci pare di aver già trattato argomenti del genere, la farmacia affitterebbe all’azienda rivenditrice di questi articoli uno spazio nelle proprie vetrine, mettendo direttamente in contatto i clienti interessati con l’azienda stessa, che curerebbe in proprio ogni successivo passaggio (vendita, consegna, riscossione del prezzo, ecc.).
Si tratterebbe, crediamo, di un’attività puramente promozionale [rientrando a buon titolo nel c.d. “Visual Merchandising”] che la farmacia può praticare in assoluta pienezza, anche tenuto conto [soltanto “ad abundantiam”, beninteso] che nello specifico non stiamo parlando di autovetture, confezioni, ecc., ma di articoli che, anche se latamente, afferiscono anch’essi al benessere della persona.
Il compenso riconosciuto dall’azienda alla farmacia andrebbe evidentemente fatturato (FE) con l’aliquota normale del 22%, al pari di una qualunque altra prestazione di servizi, oltre a costituire sicuramente un ricavo del Vs. esercizio da assoggettare a imposizione diretta.
Quanto all’individuazione di profili di Vs. responsabilità per i beni detenuti in esposizione, bisogna guardare alle norme del codice civile in materia di deposito (art. 1766 e ss.), e dunque la farmacia – appunto depositaria dei beni – deve custodirli con diligenza (art. 1769), non potendo di conseguenza servirsene e/o darli a propria volta in deposito ad altri (art. 1770) perché diversamente risponderebbe, secondo i principi generali, per l’eventuale loro danneggiamento e/o perimento.
Anche per questo, in definitiva, prima di prenderli in consegna/deposito è bene controllare se non altro che gli articoli siano integri e perfettamente funzionanti.
(stefano civitareale)
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