Uno dei nostri due magazzinieri beneficia da tempo di permessi in base alla legge 104 perché purtroppo ha un figlio disabile. Di recente abbiamo però scoperto che lui durante queste ore di permesso in realtà passa il tempo o gran parte del tempo in una sala scommesse. Se e quali sanzioni il datore di lavoro può adottare?

Nel ricordare che parliamo naturalmente della arcinota l. n. 104 del 5 febbraio 1992 – la quale prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone disabili, oltre che per gli stessi lavoratori ove (parzialmente) disabili – aggiungiamo che la Cassazione si è anche occupata più volte proprio della fase di concreta fruizione di questi permessi da parte del lavoratore.

In particolare, la Suprema Corte ha precisato che, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile, può configurarsi un’ipotesi di uso improprio o addirittura di abuso del diritto [consistente evidentemente nel privare il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente] e dunque di grave violazione dei doveri – che, giova ribadirlo una volta di più, fanno carico a tutti i prestatori di lavoro – di correttezza e buona fede sia nei confronti dell’azienda che anche, si badi bene, dell’ente assicurativo.

Di qui, almeno astrattamente, profili anche seri di responsabilità per il lavoratore che tuttavia attengono – eccoci al punto – anche al piano disciplinare, tant’è che proprio la Cassazione ha ritenuto possibile [e quindi legittimo] il licenziamento impartito proprio in dipendenza di condotte che per la loro gravità, come forse è appunto il comportamento di quel magazziniere, possano minare una delle pietre angolari del rapporto lavorativo, come la fiducia del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, così da poter assumere la prosecuzione del rapporto come pregiudizievole per le finalità aziendali.

È chiaro infatti che una condotta come quella descritta nel quesito – che sostanzialmente è anche in frode al datore di lavoro – fa insorgere oggettivamente dubbi anche sulla correttezza del lavoratore nell’ipotetica ulteriore prosecuzione del rapporto, denotando una scarsa sua inclinazione al rispetto degli obblighi lavorativi secondo i canoni consueti della diligenza, buona fede e correttezza.

Insomma, per concludere, i permessi ex 104 – che notoriamente sono sempre più numerosi perché generalmente dipendenti nei fatti dall’allungamento della vita dell’uomo che a sua volta reca con sé l’insorgere di patologie anche parzialmente invalidanti – sono bensì un diritto che non può essere ostacolato, ma il dipendente non deve abusarne.

(aldo montini)

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