Vorrei sapere se c’è compatibilità fra la professione di farmacista e tecnico ortopedico; un farmacista può conseguire laurea e abilitazione in tecniche ortopediche e svolgere entrambe le attività, eventualmente in giorni e locali diversi (es. farmacista in farmacia e due volte alla settimana tecnico ortopedico in sanitaria)?

Quella del tecnico ortopedico è una professione sanitaria regolamentata, e tanto regolamentata da essere inclusa tra le 17 professioni sanitarie per le quali – a seguito della legge Lorenzin e del DM Salute di attuazione del 13 marzo 2018 [che indica anche i requisiti necessari per l’iscrizione] sono stati istituiti specifici 17 albi professionali che si aggiungono a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.

Per la precisione, quella del tecnico ortopedico è stata inserita nelle “professioni tecnico sanitarie: area tecnico-assistenziale”, unitamente al tecnico audioprotesista, al tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, all’igienista dentale e al dietista.

Senonché, proprio perché professionista sanitario, lo svolgimento dell’attività di tecnico ortopedico sarebbe precluso a un farmacista a propria volta iscritto all’albo  [è il c.d. divieto di cumulo soggettivo], e forse sarebbe preclusa anche la semplice doppia iscrizione.

La disposizione che nella “penultima” stesura del ddl. Lorenzin rimuoveva una volta per tutte l’antico impedimento contemplato nel primo comma dell’art. 102 del T.U.San. [la norma appunto sul divieto di “cumulo soggettivo”, peraltro interpretata negli anni  in termini forse poco convincenti] è stata infatti nell’“ultim’ora”, inspiegabilmente e ingiustificatamente (come abbiamo rilevato più volte), espunta dal testo poi approvato dal Parlamento.

Quindi l’art. 102 del T.U.LL.SS. è tuttora integralmente in vigore e per di più la sua sfera applicativa è stata ampliata quasi a dismisura – come abbiamo visto – con quella straordinaria moltiplicazione delle professioni sanitarie [e anzi la Lorenzin ne ha aggiunte altre ancora, e alcune incomprensibilmente…], in definitiva rendendo perciò delicata la posizione del farmacista iscritto anche in uno di questi altri albi professionali, e pensiamo soprattutto al farmacista/biologo nutrizionista che è una figura bi-professionale abbastanza diffusa.

Nel Suo caso, pertanto, parrebbe operare il divieto di cumulo soggettivo, e non dovrebbe sottrarla al divieto neppure lo svolgimento delle due attività in tempi e luoghi diversi, anche se per la verità i nostri convincimenti sono indirizzati in ben altra direzione perché, se non altro, la ratio del divieto non può non essere ricondotta all’esercizio di una farmacia.

Ma, detto questo sul cumulo soggettivo, l’esercizio delle due professioni [farmacista e altra professione sanitaria] all’interno della stessa farmacia non dovrebbe invece di per sé ritenersi precluso – anche se non era questo l’aspetto che Le interessa – quando siano due soggetti diversi a svolgerle e per il momento – almeno qui – non sono insorti grandi problemi neppure di ordine pratico.

(stefano lucidi)

 

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