Due giorni fa un nostro cliente, uscendo dalla farmacia, è stato colpito dalla porta scorrevole che si è infatti richiusa prima del tempo per un suo cattivo funzionamento.
Per le lesioni seppur modeste che ha subito il cliente, rischio qualcosa come risarcimento?

Qualche rischio per la farmacia in realtà c’è, se il fatto – come Lei stesso dichiara – è dipeso da un malfunzionamento della porta scorrevole, anche se si tratterebbe comunque di una responsabilità non connessa al rapporto tra un commerciante al dettaglio e il cliente, perciò non “contrattuale”, ma ascrivibile all’art. 2043 cod.civ. che detta il principio del c.d. neminem laedere.
È cioè la classica responsabilità per fatto illecito, o – se si preferisce – responsabilità c.d. extracontrattuale.
E’ difficile d’altra parte pensare che a un dettagliante possano far carico, come “accessori” ai singoli atti di commercio, anche obblighi del tutto estranei al rapporto cosa contro prezzo, come evidentemente sarebbe quello di evitare pregiudizi all’incolumità del consumatore.
Ecco perché, sotto questo aspetto, sembra corretto – come dicevamo – ricondurre una vicenda del genere a una condotta in violazione del principio generale dell’art. 2043.
Il che vuol dire che in casi come questo l’onere della prova circa l’illiceità del fatto e il pregiudizio che ne è conseguito va posto a carico del cliente, in applicazione del resto della regola per la quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

(cesare pizza)

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