A causa dell’assenza di una collaboratrice part-time per una settimana ho la necessità di chiedere agli altri farmacisti del lavoro straordinario
I lavoratori possono rifiutarsi?

 Il CCNL farmacie private all’art. 19, Titolo VIII, recita: “Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dall’art. 18 del presente CCNL. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinaria eccedente l’orario normale di lavoro di cui all’art. 18 [N.B. Il normale orario lavorativo è fissato in 40 ore settimanali di regola distribuite su cinque giorni e mezzo…], tenuto anche conto del servizio per turno. Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario. In ogni caso il lavoro straordinario deve carattere di eccezionalità. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci”.
Nel Suo caso, i lavoratori non potranno quindi rifiutarsi di prestare il lavoro straordinario richiesto dal titolare di farmacia, a meno che non ricorra il “classico” giustificato motivo che il lavoratore adduca per spiegare per l’appunto il suo rifiuto [immaginiamo che egli debba assistere un parente disabile, o accompagnare un congiunto a una terapia salvavita, ecc.], ferma la facoltà del datore di lavoro di accertarne il fondamento.
Diversamente, la farmacia potrà avviare nei confronti del lavoratore renitente un procedimento disciplinare e, all’esito, irrogargli una delle sanzioni previste dalla legge e/o dal contratto collettivo, e che comprendono quelle più lievi [pensiamo all’ammonizione o al richiamo scritto] ma anche, poniamo, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per uno o più giorni.
Inoltre, ma nelle ipotesi ovviamente più estreme, la farmacia potrà giungere addirittura al licenziamento per giusta causa: potrebbe essere il caso, ad esempio, di ripetuti e/o irragionevoli rifiuti a fronte di esigenze eccezionali o di imminente pericolo di danno alle persone, ma anche il caso di recidiva laddove in precedenza sia stata già contestata a quel lavoratore un’infrazione dello stesso genere.
Ma il lavoratore, attenzione, può rifiutare la prestazione di lavoro straordinario anche quando la decisione datoriale non sia/sia stata assunta secondo le regole di correttezza e/o buona fede: una vicenda abbastanza comune nelle farmacie di rifiuto giustificato può, ad esempio, rivelarsi quella della mancata ripresa del servizio – proprio per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario – dopo il decorso di sole 8 ore dalla fine del turno.
Anche in questa ipotesi, tuttavia, l’invito del titolare della farmacia può essere giustificato da ragioni aziendali imprevedibili e/o eccezionali, cui pertanto al lavoratore è più difficile opporsi.
Per concludere, i vs farmacisti /collaboratori devono considerarsi tenuti – perlomeno come principio generale – ad aderire alle richieste di lavoro straordinario.

(giorgio bacigalupo)

 

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