[…e la responsabilità solidale ma in principio sussidiaria, fatte salve le obbligazioni tributarie, della società beneficiaria]

Qualche giorno fa avete esaminato un problema riguardante una società con due farmacie che aveva proceduto alla scissione cedendo poi le quote della società‑figlia.
Noi ci siamo trovati lo scorso anno in una situazione molto simile perché abbiamo acquistato le quote di una farmacia-figlia derivante da una società che però originariamente ne possedeva tre.
Oggi, tuttavia, un fornitore della società-madre ha chiesto a noi di pagare un debito non indifferente risalente a tre anni fa, ma in realtà non riguardante la società‑figlia.
Che cosa rischiamo?

Dopo aver meglio definito la società madre [quella originaria] e la società figlia [quella derivante dalla scissione], chiamandole rispettivamente società scissa e società scissionaria o beneficiaria, e rinviando per una disamina sul piano generale di questa vicenda alla Sediva News del 18 maggio 2022: “Snc titolare di due farmacie che ne cede una previa scissione parziale della società”, circoscriviamo queste brevi note al tema specifico della responsabilità della società scissionaria [di cui voi avete acquistato le quote e che ha assunto la titolarità di una delle tre farmacie] con riguardo appunto ai debiti originariamente contratti dalla società scissa, oggi titolare delle altre due farmacie.
Siamo nell’ambito di operatività del “combinato disposto” degli artt. 2506-bis, comma 2 e comma 3, e 2506-quater, comma 3, del cod.civ. ed esattamente:
Art. 2506-bis, comma 2: “Se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa [N.B. questa è la c.d. scissione totale], è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come ecc.; se l’assegnazione del patrimonio della società è solo parziale [N.B. ecco pertanto la c.d. scissione parziale] tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
Art. 2506-bis, comma 3: “Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso [N.B. scissione totale], le società beneficiarie, nel secondo [N.B. scissione parziale] la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.”
Art. 2506-quater, comma 3: “Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico [N.B. ed è qui la sussidiarietà]”.
Come vediamo, la responsabilità si estende in via solidale – ma al tempo stesso anche sussidiaria [proprio perché la norma postula espressamente la totale o parziale insoddisfazione dei creditori con i beni della società “cui fanno carico”, quindi una delle società beneficiarie o la società scissa] – a tutte le società partecipanti all’operazione, che però singolarmente ne rispondono quindi non oltre il valore effettivo del patrimonio netto singolarmenteassegnato o rimasto”, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa del creditore.
Per completezza, però, dobbiamo dar conto del diverso regime applicabile in tema di responsabilità per le obbligazioni tributarie, di cui la società scissa e la società scissionaria rispondono infatti direttamente e illimitatamente – quindi non sussidiariamente – delle obbligazioni [appunto tributarie] della società scissa.
Questo è un principio confermato recentemente anche dalla Suprema Corte [n. 15477 del 16 maggio 2022], la quale ha ribadito che, tanto per cambiare, anche qui la disciplina posta dalla normativa civilistica – e, in particolare, il ricordato limite che si rinviene nel citato comma 3 dell’art. 2506-bis cod.civ., secondo cui, in caso di scissione parziale, la responsabilità solidale della società scissa e delle società beneficiarie è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ognuna delle beneficiarienon trova riscontro nell’ordinamento tributario.
In quest’ultimo, dunque, l’istituto della responsabilità solidale – precisa ulteriormente la Cassazione – riprende vigore secondo la regola generale di integralità e pariteticità di cui agli artt. 1292 e 2740 c.c., con la conseguenza che – in ogni ipotesi di scissione, anche parziale – per i debiti fiscali della società scissa anteriori alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipi dell’operazione, senza alcuna “sussidiarietà”.
Tornando tuttavia al quesito, e per concludere, dell’obbligazione di cui il creditore della società scissa vi ha richiesto il pagamento la vs società [scissionaria] può essere chiamata a rispondere sia pure sussidiariamente, cioè solo per l’importo non soddisfatto dalla società scissa, alla quale l’obbligazione faceva originariamente carico.
Quindi, un’attenta due diligence, o simile, vi avrebbe probabilmente evitato questo disagio…

(aldo montini – gustavo bacigalupo)

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