Nel 2019 ho conferito la farmacia in una srl e nel corso del 2021, approfittando di un’opportunità fiscale molto utilizzata anche dalle farmacie e di cui avete parlato spesso anche voi, ho provveduto a riallineare il valore fiscale dell’avviamento versando l’imposta sostitutiva pari al 3% sul maggior valore riallineato.
Questa scelta fu dettata da una convenienza di carattere appunto fiscale, consistente nella possibilità di dedurre quote annue di ammortamento pari a un diciottesimo del maggior valore riallineato, a partire dal periodo di imposta 2021.
A seguito però delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, la quota annua deducibile si riduce purtroppo vistosamente, passando infatti da un diciottesimo a un cinquantesimo.
È chiaro che tutto questo “stravolge” la pianificazione fiscale allora effettuata, penalizzando non poco la nostra scelta…
Secondo voi, come possiamo uscire da questo “impasse”?

Il quesito, che pone verosimilmente un commercialista o uno studio di commercialisti, non interessa evidentemente la generalità dei titolari di farmacia, ma solo chi ha usufruito della possibilità prevista dall’art. 110 del D.L. 104/2020 e s.m.i. (c.d. Decreto Agosto), secondo cui, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3%, è stata concessa, tra l’altro, la rivalutazione o il riallineamento del valore dei beni d’impresa [compreso l’avviamento], deducendo così per quote di ammortamento pari a un diciottesimo tale maggior valore.

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 622, L. 234/2021), come ricorda il quesito, ha in effetti introdotto una pesante penalizzazione a carico di costoro, perché il periodo di ammortamento fiscalmente deducibile passa da diciotto a cinquanta anni, con effetti retroattivi già a valere dal periodo d’imposta 2021.

Le possibili vie di uscita (per così dire…) sono previste dalla stessa norma che ha introdotto questo improvviso fardello, e dovrebbero poter consistere:

1)  nel mantenere inalterato il periodo di ammortamento (diciotto anni) versando l’imposta sostitutiva di cui all’art. 176 comma 2-ter del D.P.R. 917/1986 (TUIR) con aliquota del 12% [per rivalutazioni effettuate nel limite di 5 milioni di euro], del 14% [per rivalutazioni superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro] e del 16% [per rivalutazioni superiori a 10 milioni di euro], al netto dell’imposta sostitutiva già versata in precedenza, pari al 3%;

2) nel revocare (anche parzialmente) l’applicazione della disciplina fiscale di cui all’art. 110 del D.L. 104/2020, chiedendo quindi a rimborso quanto già versato a titolo di imposta sostitutiva [con modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che peraltro, tanto per cambiare, tarda parecchio ad essere emanato…].

A noi sembra tuttavia che entrambe queste possibilità potrebbero non rivelarsi convenienti, dato che la prima porterebbe ad un maggior esborso finanziario e certo spropositato rispetto al beneficio fiscale potenzialmente ottenibile, mentre la seconda – pur prevedendo un’opportunità di rimborso [con modalità e termini comunque da stabilire!] – eliminerebbe il vantaggio fiscale consistente nella deduzione del maggior valore riallineato.

Potrebbe però profilarsi una terza opzione che, seppure almeno per certi aspetti forse semplicistica, parrebbe la più “indolore” e consiste per l’appunto nel mantenere l’applicazione della disciplina fiscale di cui all’art. 110 del D.L. 104/2020 con la nuova formulazione che prevede l’innalzamento a 50 anni del periodo di ammortamento.

Si eviterebbe così, da un lato, l’ulteriore versamento di imposte sostitutive e, dall’altro, il mantenimento del beneficio fiscale consistente come già detto nella deduzione del maggior valore riallineato.

Desterebbe invece qualche perplessità il fatto che tale norma – proprio perché a efficacia retroattiva – agisca per espressa previsione in deroga all’art. 3 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo il quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”.

Ma finora, per la verità, su questo tema pur di indubbia rilevanza [anche se generalmente, come accennato, non per le farmacie] tutto sembra… tacere, e dunque non ci resta che attendere.

(stefano olivieri)

 

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!