[Contributo n. 4 a “Chi ha paura di Amazon?”]
di Laura Giordani
A partire da dicembre 2025, Amazon Pharmacy ha dunque lanciato in via sperimentale la sua prima rete di chioschi elettronici per la dispensazione di farmaci all’interno delle sedi One Medical negli Stati Uniti, iniziando da Los Angeles.
L’iniziativa segna una svolta strategica per la divisione sanitaria del gruppo fondato da Jeff Bezos: per la prima volta, Amazon porta la sua piattaforma farmaceutica nel mondo fisico, offrendo ai pazienti la possibilità di ritirare farmaci comuni direttamente in clinica.
Gli utenti potranno accedere a trattamenti per ipertensione, asma e infezioni lievi, con la possibilità di consultare un farmacista Amazon in video in tempo reale.
Dietro la promessa di comodità si cela però una trasformazione molto più profonda: Amazon non sta semplicemente aprendo chioschi, ma sta sperimentando un nuovo modello di prossimità sanitaria, in cui la distribuzione farmaceutica, la diagnosi e la relazione con il paziente si fondono in un’unica architettura digitale e fisica.
Vediamo le ripercussioni e le possibili ricadute che una tale novità potrebbe avere sul nostro sistema che, è bene ribadirlo, è un unicum di “struttura professione e servizio” (cfr. Bruno R. Nicoloso).
Innanzitutto, una prima riflessione: negli Stati Uniti, la distribuzione farmaceutica è regolata da un sistema multilivello di licenze, mentre la teleprescrizione rientra sotto la giurisdizione della Food and Drug Administration e delle normative statali.
I chioschi di Amazon dovranno rispettare standard di compliance stringenti fissati dalla HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), una legge federale statunitense del 1996 che stabilisce standard per la protezione delle informazioni sanitarie protette (PHI) dei pazienti, garantendone la riservatezza, la sicurezza e l’integrità alla tracciabilità delle prescrizioni elettroniche.
La questione più sensibile resta però la privacy dei dati clinici.
One Medical già raccoglie informazioni su parametri vitali, anamnesi e terapie in corso, e, integrandoli con i dati di Amazon Pharmacy e l’infrastruttura cloud AWS, si crea un sistema capace di elaborare informazioni di salute su scala mai vista prima.
Questo potenziale informativo rappresenta una risorsa economica enorme, ma anche una zona grigia di responsabilità etica e giuridica; ma chi garantisce che i dati sanitari non vengano utilizzati per fini commerciali? e chi risponde, in caso di errore algoritmico o di compromissione dei dati?
Il modello Amazon – se non regolato con trasparenza e auditing indipendenti – rischia di spostare la governance sanitaria da istituzioni pubbliche a piattaforme private.
Il che appare inconcepibile in un ordinamento, come – ad esempio – quello italiano, che riconosce una peculiare posizione giuridica alle farmacie, sembrando qui sufficiente a tale riguardo ricordare che la Corte Costituzionale ha ribadito:
– che le farmacie erogano l’assistenza farmaceutica (art. 28 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”) oggi compresa tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi del d.P.C. 12 gennaio 2017 e svolgono, dunque, un “servizio di pubblico interesse preordinato al fine di garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute” (sentenza n. 87 del 2006 confermata successivamente, tra le tante, dalla sentenza n. 216 del 2014);
– che “i farmacisti titolari di farmacia sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio” (sentenza n. 448 del 2006 ; Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 24 novembre 2004 n.22119) e, dall’altro, che le farmacie “rientrano nell’ambito del servizio sanitario nazionale (SSN) di cui fanno parte (arttt. 25 e 28 della legge n. 833 del 1978)” e sono dislocate sul territorio secondo il sistema di pianificazione di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 475 il quale è volto ad “assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio nazionale al fine di agevolare la maggior tutela della salute dei cittadini.”
Anche il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria (sent. 14 aprile 2022 n. 5) ha ricordato che “le farmacie sono parte integrante del SSN anche in considerazione della loro capillarità e del loro obbligo di erogare i farmaci agli assistiti e di non interrompere lo svolgimento del servizio soggetto ad ampi poteri di controllo e di vigilanza dell’amministrazione “.
Sulla stessa linea è la Suprema Corte, che ha definito la farmacia “segmento di diretta articolazione del Servizio Sanitario Nazionale” (Cass. civ. Sez. Un. 14 dicembre 2023 n. 35092).
Dunque, la farmacia rappresenta un ponte tra Asl e territorio, come d’altronde certificano anche i provvedimenti legislativi e regolamentari che sempre più enfatizzano la farmacia dei servizi disegnandola in definitiva come un’autentica pietra angolare dell’intero sistema, come tale capace di rafforzare perfino la presa in carico territoriale, integrando in sostanza farmacisti, medici di medicina generale e ASL in un modello di cura condiviso in cui l’aderenza terapeutica non è più la responsabilità del singolo paziente, ma una infrastruttura invisibile del sistema sanitario, fatta di regole, processi, tecnologie e incentivi.
Tali principi non appaiono ovviamente compatibili con il progetto dei chioschi “Pharmacy”, cioè – come si è visto ampiamente – dei distributori automatici americani dove si potranno ritirare “entro pochi minuti” i farmaci con prescrizione.
D’altra parte, vale la pena ricordarlo anche qui, “la rete delle farmacie” è un concetto estraneo al sistema americano e di certo è assai difficile che la consulenza che offre il farmacista – unitamente alla conoscenza del paziente ed al rapporto fiduciario che ne deriva – possa essere sostituito da un distributore con una del tutto eventuale consulenza [video o telefono] di un farmacista.
L’atto del farmacista non è solo, lo sappiamo tutti, la dispensazione di un farmaco, ma il contenuto di una prestazione sanitaria che si concretizza anche e soprattutto nell’erogazione di servizi di supporto, educazione e counseling ai pazienti, in particolare per l’uso corretto dei farmaci e per l’aderenza alle terapie.
Questo ruolo non può che prevedere l‘ascolto attivo e l’accompagnamento delle persone nella gestione delle proprie problematiche di salute, promuovendo l’autonomia e il benessere dell’individuo.
Quanto di più lontano, insomma, da un… chiosco automatizzato.
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Nei giorni scorsi:
23.04.2026: “Amazon è da solo” di Andrea Cicconetti (Farmacista di prima linea e Presidente Federfarma Roma)
24.04.2026: “Il rapporto fiduciario diretto con il paziente”
di Teresa Cofano (Farmacista di prima linea) e Donatella Martucci (Farmacista di prima linea e Presidente Federfarma Brindisi)
27.04.2026: “Quando più indizi cominciano a fare una prova…”
di Paolo Gaoni (Farmacista di prima linea, Consigliere Ordine Farmacisti Roma e… tanto altro)
Oggi:
28.04.2026: “Il valore del ruolo del farmacista oltre l’automazione”
di Laura Giordani (Avvocato esperta del settore)
Nei prossimi giorni:
29.04.2026: “Nessun timore per/tra i farmacisti italiani”
di Maria Grazia Mediati (Farmacista di prima linea e V.Presidente Ordine Farmacisti Roma)
30.04.2026: “Amazon e il ruolo del software”
di Emiliano Minella (Esperto informatico del settore e sistemista)
04.05.2026: “Amazon: un nuovo modello di sanità?”
di Michela Pallonari (Esperta in marketing farmaceutico strategico)
05.05.2026: “Sostenibilità etica e cultura del dato: la (possibile) risposta europea al modello logistico statunitense”
di Romina Raponi (Avvocato esperta del settore)
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