[…novità – in pejus – nella legge di bilancio 2026?]

Nella bozza della legge di bilancio 2026, che stiamo naturalmente continuando a esaminare, l’art. 15 – sulla “Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali” – sembra decisamente inasprire le condizioni per l’accesso alla rateizzazione, sia quanto al periodo minimo di possesso dei beni, che con riguardo alla diluizione temporale della tassazione.
L’art. 86, comma 4, del Tuir, prevede attualmente che le plusvalenze – stiamo parlando per l’appunto di quelle realizzate a seguito, in particolare, di cessioni di beni strumentali – “concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero [ma qui dovremmo leggere in realtà “oppure”], se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre annia scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto”.
A partire dunque dal 01/01/2026 – se non interverranno modifiche, magari a seguito dell’immancabile maxi emendamento governativo – il periodo minimo necessario di possesso potrebbe salire da tre a cinque anni, mentre il frazionamento della tassazione dovrebbe scendere da cinque a tre esercizi.
Quindi, almeno sotto questo aspetto, le cose sembrerebbero – come anticipato nel titolo – volgere in pejus.
E però, attenzione, nella determinazione degli acconti dovuti sulle imposte relative al 2026 [perciò a giugno e a novembre del prossimo anno] bisognerà considerare che, se si vorranno evitare errori nel calcolo degli importi dovuti nelle due circostanze, sarà necessario assumere – quale ammontare delle imposte sostenute nel periodo precedente e sul quale evidentemente calcolare gli acconti – quello che si sarebbe individuato applicando “sin da subito” le disposizioni normative introdotte dalla stessa legge di bilancio 2026.
Un semplice esempio potrà forse chiarire meglio il concetto.
Supponiamo che nel corso dell’anno 2025 una farmacia abbia ceduto [o ceda entro il 31 dicembre p.v.], perché ritenuto non più funzionale alla gestione dell’esercizio, un fabbricato strumentale – inserito cioè tra i cespiti ammortizzabili – realizzando una plusvalenza [corrispondente alla differenza tra il prezzo ricavato dalla cessione e il valore ancora da ammortizzare nell’anno] pari a euro 100.000 e scegliendo, per l’appunto, di pagare le imposte rateizzandole.
Ora, secondo l’attuale disposizione di cui all’art. 86 comma 4 del Tuir, ai fini della tassazione il detto importo di euro 100.000 [per restare nell’esempio] dovrebbe essere ripartito in cinque esercizi, cioè per 20.000 euro in ciascuno dei 5 anni, cosicché la plusvalenza concorrerebbe solo per tale importo di 20.000 euro alla determinazione dei ricavi – e del reddito – per l’anno 2025.
Senonché, il citato art. 15 della bozza di Bilancio 2026 ci chiede di liquidare l’acconto dovuto per l’anno 2026 non secondo l’attuale predetta disposizione oggi in vigore – e quindi prendendo come riferimento il reddito dell’anno precedente (2025) calcolato con le regole in vigore per quell’anno – ma [ecco la “forzatura” imposta dalla bozza] “fingendo”, nella determinazione dell’acconto 2026 da pagare a giugno del prossimo anno, che il reddito 2025 abbia fin da allora tenuto conto di una plusvalenza già diluita (rateizzata) in tre esercizi [cioè secondo la (ipotizzata) nuova regola] anziché in cinque, cioè secondo la regola attualmente in vigore, e assumendo quindi, come base imponibile di calcolo dell’acconto stesso, un reddito che comprenda una quota di plusvalenza pari a 33.333 euro anziché a 20.000 euro.
Ne deriverà, in ultima analisi, il risultato di determinare una maggiorazione dell’acconto stesso e un’“anticipazione” degli effetti della nuova norma in termini di (maggior) gettito erariale.

 (stefano olivieri)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!