Vorremmo avere la vostra opinione su una vicenda che ci preoccupa: quando abbiamo acquistato il locale della farmacia il valore era di 300, come risulta da tutti gli atti. Tuttavia, qualche tempo dopo l’acquisto, abbiamo ricevuto un accertamento da parte dell’Agenzia dell’Entrate che ha accertato un valore pari a 570.
Abbiamo presentato un ricorso in Commissione Tributaria che purtroppo ci è stato respinto e alla fine abbiamo aderito al pagamento dell’imposta aggiuntiva.
I nostri consulenti sono in disaccordo sul valore da scrivere in bilancio: resta di 300 o può essere elevato a 570?
Dunque, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 1) c.c., le immobilizzazioni materiali non prodotte in economia devono essere iscritte al costo di acquisto [cfr. anche OIC 16].
La regola è confermata anche dalla norma fiscale [art. 102 e 110 TUR].
Quello che probabilmente è stato rettificato dall’Agenzia delle Entrate è dunque il valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro [art. 52 TUR] nel rogito, dato che per tale imposta la base imponibile è costituita esattamente dal valore venale in comune commercio riferibile al bene, qualora evidentemente – come in questo caso – sia superiore al corrispettivo pattuito.
Senonché, tale aspetto della vicenda non incide sulla rappresentazione in bilancio del valore dell’immobile strumentale della farmacia, che dovrà perciò essere conforme proprio al costo di acquisto, che d’altra parte – secondo le stesse risultanze del rogito [come viene riferito nel quesito] – è appunto quello effettivamente sostenuto dall’impresa per l’acquisizione del bene.
Non ha in definitiva alcun rilievo, sotto tale profilo, l’avvenuta rettifica [in termini di valore] operata dagli uffici fiscali.
(matteo lucidi)
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