Qualche giorno fa abbiamo subìto un furto di merce e abbiamo già presentato denuncia attivando anche la pratica per il rimborso assicurativo. Ma non so se dovrò riversare l’iva recuperata dall’acquisto della merce, dato che gli articoli rubati non potranno più essere venduti.
I beni che non sono più presenti nei luoghi in cui il contribuente esercita l’attività devono presumersi ceduti – ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 441/1997 – con il conseguente obbligo di versamento della relativa imposta.
Tuttavia, nell’eventualità in cui la perdita dei beni sia da attribuire a eventi fortuiti, accidentali e indipendenti dalla volontà del soggetto [come può essere un furto o una rapina] è lo stesso D.P.R. – al terzo comma dell’art. 2 – a prevedere la non operatività della presunzione di cessione.
Naturalmente, deve essere tutto provato da un’idonea documentazione proveniente da un organo della P.A., come può essere – per l’appunto – la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza da Lei già presentata.
Per di più, l’art, 185 par. 2, Dir. 2006/112/CE dispone, in particolare, che “la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati, nonché in caso di prelievi effettuati per dare regali di scarso valore e campioni di cui all’articolo 16”.
Non sembra, insomma, che siano leciti dubbi di alcun genere.
(stefano civitareale)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!