Leggo su una recente Vs. Sediva News questa raccomandazione: “Teniamo infine presente che sulla farmacia grava sempre la verifica della presenza del numero di lotto e della data di scadenza”.
Questa verifica vale solo per gli alimenti o per qualsiasi prodotto presente e venduto in farmacia?
Chiedo questo perché su alcuni prodotti, soprattutto shampo, non risulta stampigliata la data di scadenza e, raramente, il lotto.
Infine, se possibile, vorrei un prospetto riguardante le eventuali sanzioni applicabili.

La Sediva News alla quale si riferisce il quesito è quella del 21.10.2019 [“Vendita alimenti in farmacia”].

Si tratta di un obbligo di verifica che – Le ribadiamo – ricade su ogni prodotto venduto in farmacia, compresi quindi anche i cosmetici.

Per questa categoria merceologica giova precisare che – quanto ai cosmetici con scadenza non superiore a 30 mesi – la data è riportata sull’etichetta per legge [art. 19 del Regolamento (CE) n. 1223/2009] e vanno indicati il mese e l’anno, esattamente come per gli alimenti, dopo la dicitura “Da consumare preferibilmente entro…”.

Se la durata minima è superiore ai 30 mesi, invece, l’obbligo dell’indicazione della data in etichetta cade ed entra in gioco il PAO (Period After Opening), un sistema semplice ed intuitivo ed il cui simbolo – che deve essere apposto sia sul confezionamento esterno, che sul contenitore vero e proprio del prodotto – ha la forma di un piccolo vasetto aperto, sul quale la durata del cosmetico va indicata con riguardo al numero di mesi successivi all’apertura del contenitore [ad es: 12 mesi], dato che i cosmetici restano inalterati fin quando il contatto con agenti esterni non ne comporti la modifica o il deterioramento del contenuto.

Il sistema normativo, inoltre, impone che la data di scadenza o il PAO figurino sempre, ma in realtà ci sono delle eccezioni che vanno tenute presenti e che riguardano: i monodose (ad es.: i campioni gratuiti), i  prodotti confezionati con modalità che evitano il contatto tra il cosmetico e l’ambiente circostante (ad es.: gli aerosol) e quelli per i quali il produttore certifichi che la formula è tale da impedire qualsiasi rischio di deterioramento atto a incidere negativamente sulla sicurezza del prodotto stesso nel corso del tempo.

Scontato, a questo punto, l’invito a una piena e costante verifica dei prodotti in vendita [magari con la predisposizione di un apposito registro che aiuti la tenuta delle scadenze] e anche a una corretta conservazione dei prodotti e quindi, ad esempio, lontano da luci o fonti di calore.

Da ultimo, ecco il quadro sanzionatorio della vicenda.

Dunque, per il caso di vendita di prodotti cosmetici che “possono essere  dannosi  per  la  salute umana” ma anche – attenzione – per l’ipotesi di semplice loro detenzione per il commercio, a dettare la disciplina è l’art. 3 del D. Lgs. 204/2015 che reca infatti sanzioni puntuali a carico di chi violi la normativa europea di riferimento (il citato Reg. n. 1223/2009), disponendo quanto segue: “1. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento [N.B.: è naturalmente il Reg. 1223/2009] e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000. 2. Se il fatto e’ commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto”.

Ma, e non solo per completezza, è necessario riportare qui di seguito anche il disposto del successivo art. 4 dello stesso D.Lgs.: “1. La persona responsabile di cui all’articolo 4 del Regolamento [N.B.: è sempre il Reg. 1223/2009] che, essendo venuta a conoscenza di uno o piu’ fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato non e’ conforme al Regolamento e non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, o che non fornisce le informazioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma(*) del Regolamento [id], e’ punita con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000. 2. La persona responsabile di cui all’articolo 4 del Regolamento [id], che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, e’ punita con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000

(*)l’art. 5, comma 2, par. 2 del Reg. così dispone:  “Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, le persone responsabili ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto e dello Stato membro nel quale la documentazione informativa è immediatamente disponibile, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive adottate”.

Senonché, ed eccoci all’aspetto più cospicuo, diventa di dirittola persona responsabile” – secondo il comma 6 dello stesso art. 4 del Regolamento – anche “il distributore [leggi: il farmacista]quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili”.

Ci sono inoltre alcune sostanze che non devono essere assolutamente presenti tra i componenti del prodotto, perché riconosciute come dannose, tossiche o cancerogene e, se in seguito a controlli si rivela la presenza di questi elementi nella ricetta del cosmetico, si rischiano fino a 6 mila euro, mentre in caso di violazione delle norme sulla sperimentazione animale la pena va da 1 mese a 1 anno di reclusione con l’aggiunta di una sanzione da 500 a 5mila euro.

Infine, quando l’etichetta non sia conforme alle norme UE o la pubblicità sia ingannevole [se, ad esempio, si attribuiscono al prodotto proprietà che in realtà non possiede], la multa anche in tale evenienza può arrivare fino ai 5mila euro.

Le sanzioni comunque non si applicano al commerciante che mette in vendita i prodotti in confezione integra e originale, quando – beninteso – egli non sia a conoscenza di eventuali profili di illegittimità della confezione e/o delle informazioni riportate.

Come si vede, è un quadro abbastanza articolato ma non particolarmente complesso che in ogni caso abbiamo tentato di facilitarvene quanto più possibile la lettura.

(federico mongiello)

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