Nella nostra farmacia un collaboratore, molto attaccato al lavoro, fatica particolarmente a godere delle ferie, non preoccupandosi addirittura dal 2020 di farcene richiesta. A quali conseguenze andiamo incontro se lui non ne fruisce? Ed entro quale termine è tenuto a farlo?

Il diritto del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite, come sanno tutti, è irrinunciabile [art. 36 co. 3 della Costituzione] e dunque, per intenderci, qualsiasi patto contrario è nullo: la finalità delle ferie è quella di reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, consentendo allo stesso tempo al lavoratore di partecipare alla vita familiare.
Salva diversa indicazione del CCNL [ad esempio il CCNL Farmacie private prevede all’art. 28 un periodo di ferie di 26 giorni, fermo che la settimana lavorativa è comunque considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato], il lavoratore – perciò anche il vs. collaboratore farmacista – ha diritto a un minimo di 4 settimane di ferie l’anno anche se evidentemente la maturazione delle ferie sarà nel concreto proporzionata all’orario di lavoro, oltre che connessa alle assenze o sospensioni dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro da par suo ha l’obbligo:

  • di far godere al lavoratore un periodo minimo di ferie di due settimane – che, a sua richiesta, devono essere consecutive [sia pure compatibilmente con le esigenze aziendali] – entro l’anno solare di maturazione, cosicché, ad esempio, per le ferie maturate nel 2022 tale periodo minimo dovrà essere goduto entro il 31 dicembre 2022;
  • fargli godere le restanti due settimane entro i diciotto mesi successivi alla scadenza dell’anno di maturazione: quindi, sempre seguendo l’esempio, entro il 30 giugno 2024 per le ferie maturate nel 2022.

In ogni caso, attenzione, le ferie non godute non possono essere sostituite dalla relativa indennità, fatti salvi specifici casi indicati dalla legge [cessazione del rapporto di lavoro, contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno].
Questo vuol dire, in sintesi, che la mancata fruizione delle ferie espone il datore di lavoro a una sanzione amministrativa che va da euro 120 a euro 720, ma:

  • se si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero la mancata fruizione ha riguardato almeno due anni, la sanzione va da 480 a 1800 euro;
  • se invece si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero la mancata fruizione ha riguardato almeno quattro anni, la sanzione va da 960 a 5400 euro.

La giurisprudenza – ripetutamente chiamata in causa su questa delicata vicenda – ha chiarito che il datore di lavoro, proprio tenuto conto del carattere imperativo del diritto del lavoratore alle ferie annuali, è obbligato ad assicurarsi che il dipendente sia messo nelle condizioni di fruirne concretamente invitandolo formalmente e informandolo [in tempo utile a permettere al lavoratore di giovarsi effettivamente del periodo di riposo] del fatto che, se egli non ne fruisce, le ferie non godute andranno perdute.
Per quanto si è già osservato, pertanto, il lavoratore – fermo il rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi ora indicati – perderà il diritto a fruire del periodo minimo di due settimane al 31 dicembre dell’anno di riferimento, e perderà il diritto a fruire del residuo periodo al compimento del diciottesimo mese dalla scadenza dell’anno stesso, perciò generalmente al 30 giugno del secondo anno successivo.
È chiaro perciò, in conclusione, che il datore di lavoro dovrà prestare molta attenzione alle due scadenze [31 dicembre e 30 giugno] e aver cura perciò di:

inviare al lavoratore [in tempo utile, come detto] una comunicazione formale con cui lo inviti a voler fruire delle ferie di sua spettanza; e di

informarlo che, diversamente, egli perderà il diritto sia a beneficiarne che a riscuotere la relativa indennità sostitutiva.

Per quanto vi riguarda, in definitiva, sempreché abbiamo ben compreso la vicenda, il vs. collaboratore rischia di aver perduto irrimediabilmente le due settimane sia del 2020 che del 2021, rischiando di perdere anche le residue due settimane del 2020 entro il prossimo 30 giugno se non vi affretterete [sia lui che voi] a convenire celermente la fruizione almeno di queste due ulteriori settimane del 2020 e a concordare la fruizione [entro il 30 giugno 2023] delle due ulteriori settimane del 2021.
Non è comunque una situazione comoda per nessuno, perché anche la farmacia – per sottrarsi a qualsiasi conseguenza e considerato che l’indennità sostitutiva non può essere liquidata neppure per un euro – deve essere in grado di dimostrare, in caso di controversia, di aver assolto agli obblighi di invito e di informazione di cui si è detto.

(aldo montini – giorgio bacigalupo)

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