È stato pubblicato sulla GU (Serie Generale n. 67 del 21/03/2022), entrando in vigore il giorno successivo, l’atteso D.L. n. 21/2022 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.
Il provvedimento affronta pertanto temi che vanno dal contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, ai sostegni alle imprese, ai presidi a tutela delle imprese nazionali, e così via.
In particolare, proprio nell’ambito delle misure per il contenimento dei prezzi di gasolio e benzina s’introduce anche un “bonus carburante”.
Esattamente, l’art. 2 del dl stabilisce che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina [e assimilati/simili] ceduti a titolo gratuito da aziende private – quindi anche dalle farmacie – ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, “nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986”.
Il provvedimento specifica che il valore dei buoni [dunque anche più di uno, ma sempre nell’importo limite totale di 200 euro] non concorre alla formazione del reddito in base all’art. 51, comma 3, del D.P.R. 917/1986: si tratta, lo ricordiamo, della norma che chiarisce le modalità di quantificazione dei benefit in natura, ma soprattutto fissa in 258,23 euro annui la franchigia generale di non imponibilità di beni e servizi erogati [pena l’inapplicabilità della franchigia stessa].
Il bonus carburante – ecco il punto – è quindi cumulabile con tale franchigia perché agevolazione autonoma rispetto ad essa.
È chiaro allora che – visto che è di carattere generale – il tetto di 258,23 euro dovrebbe già oggi poter essere utilizzato anche per l’erogazione di buoni carburante, che di conseguenza finiscono per beneficiare di un tetto effettivo di complessivi 458,23 euro come importo limite di buoni completamente detassati per i lavoratori.
Infine, quanto alle regole specifiche per l’assegnazione del bonus benzina da parte delle aziende, è da tener presente che l’Agenzia delle Entrate – in vari documenti di prassi [tra cui la circolare n. 5/E del 29/03/2018] – ha chiarito che ai fini dell’esenzione fiscale è necessario che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti [cioè, ad esempio, a tutti i dipendenti della farmacia, o a tutti i collaboratori farmacisti, ecc.].
Perciò, come vediamo, ai benefici ad personam – a vantaggio perciò solo di alcuni dipendenti – continua a non essere riconosciuta l’applicazione della normativa di favore.
(andrea raimondo)
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