Sono titolare di una farmacia laziale che ha all’interno la classica cabina estetica che ho dovuto chiudere per prudenza.
Ma, vista l’incertezza sull’esatta nomenclatura dei vari centri estetici, vorremmo se vi è possibile un quadro riassuntivo secondo il colore delle zone dei limiti e divieti riguardanti questo settore.

Intanto, la Sua scelta di chiudere il corner di estetica della farmacia è stata sì prudenziale ma anche quella più corretta, perché da lunedì 15 marzo anche il Lazio è diventato, come è tuttora, zona rossa.

In sostanza, secondo le misure restrittive per il contenimento del contagio dell’epidemia contenute nel dl n. 30 del 13/03/2021 e nel dpcm 2/03/2021, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021 in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni [art. 1, comma 1, del dl 13/03/2021 n. 30], mentre per il 3, 4 e 5 aprile 2021 (vigilia di Pasqua, Pasqua e Pasquetta) su tutto il territorio nazionale [tranne che nelle zone bianche, ma da oggi di bianche non ce n’è più nessuna perché anche la Sardegna è diventata arancione] si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.

Da lunedì 15 marzo 2021 in base ai detti provvedimenti e a quello di venerdì scorso [salve modifiche dell’ultimissimo minuto] sono ricomprese:

  • nell’area bianca: Sardegna, che da oggi è però arancione;
  • nell’area gialla: Sicilia, Valle d’Aosta e Calabria [due regioni peraltro in bilico], nonché la Liguria che però da oggi è diventata anch’essa arancione;
  • nell’area arancione: Abruzzo, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria e le già citate Sardegna e Liguria, nonché la new entry Molise;
  • nell’area rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, Veneto e il Molise, che da oggi però, come appena detto, è diventata arancione.

Premesso questo quadro di sintesi, per le attività di estetica il dpcm del 2/03/2021 – in vigore dal 6/03/2021 al 6/04/2021 – ha stabilito nell’art. 47 che sono sospese nelle zone rosse [v. quadro di sintesi], tra le altre, anche le attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 [tale allegato, tuttavia, si differenzia dalla precedente versione contenuta nel dpcm del 14/01/2021 che ricomprendeva anche barbieri e parrucchieri].

Ecco dunque il “nuovo” Allegato 24:

Nelle zone rosse sono di conseguenza “chiusi”, oltre le altre attività commerciali, i servizi alla persona – fatti salvi quelli appena elencati nel “nuovo” All. 24 – come parrucchieri, barbieri e centri estetici [dunque anche le cabine estetiche nelle farmacie], a partire dal 6/3/2021 e fino all’eventuale cambio di colore della regione o comune o zona.

La situazione ovviamente è in costante divenire e perciò sarà il caso di monitorare di settimana in settimana il “colore” della regione/comune/zona di interesse per valutare la riapertura del corner di estetica – laddove evidentemente la zona da rossa diventi arancione o gialla o bianca – ovvero la sua chiusura, laddove la zona passi da gialla o arancione a rossa.

                                                                               (marco righini)

 

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!