L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 147 del 22 marzo u.s., si è espressa sulla possibilità per l’autorità giudiziaria di autorizzare l’addebito sul conto del de cuius di specifiche spese ancor prima della presentazione della dichiarazione di successione [o del relativo esonero]: si pensi all’ultimo stipendio dovuto alla badante, alle spese funebri, ecc..
Nel caso di specie, un amministratore di sostegno domandava al giudice lo sblocco dei conti del defunto, ottenendo un provvedimento favorevole, ma successivamente la banca interessata interpellava l’AdE chiedendo se l’ottemperanza al provvedimento del giudice non fosse in contrasto con il TU successioni, rischiando infatti l’istituto bancario – in caso di parere negativo dell’amministrazione finanziaria – di essere sanzionato ex art. 53 commi 2-4 Tus, che puniscono le violazioni dell’art. 48 dello stesso TU.
Art. 53 comma 2: “Chi viola i divieti stabiliti dall’articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all’obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento percento dell’imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione”.
Art. 53 comma 4: “La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell’Ente poste italiane. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, società o enti”.
Art. 48 comma 3: “I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all’ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l’avvenuto pagamento dei crediti di cui all’art. 12, lettere d) ed e)”.
Secondo l’AdE, tuttavia, l’autorizzazione del giudice è sufficiente a sbloccare i conti del de cuius e permettere quindi alla banca di eseguire le operazioni indicate nel provvedimento senza incorrere nella violazione di nessuna disposizione del TU successioni: in questa ipotesi, infatti, non è configurabile la violazione del citato art. 48 del Tus, dato che la sua ratio mira al contrasto di comportamenti evasivi da parte degli eredi.
(cesare pizza)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!