[…di esenzione da tassazione e contribuzione]
Il tema del fringe benefit lo abbiamo trattato qualche giorno fa, ma solo in grandissima sintesi, tanto per anticipare il cuore di questo problema alla luce, in particolare, del Decreto Lavoro [v. Sediva News del 5.5.2023 “Ancora sull’auto aziendale concessa al lavoratore in uso promiscuo” e del 11.5.2023 “Decreto Lavoro”].
In queste note vogliamo ora aggiungere sull’argomento – anche per rispondere ad alcuni quesiti che sono pervenuti – qualche ulteriore notazione.
Dunque, il d.l. n. 48 [pubblicato il 4 maggio 2023], cioè il c.d. Decreto Lavoro, ha innalzato il valore annuale del fringe benefit portandolo nuovamente [è stato infatti questo l’importo limite previsto per il 2022] al tetto di 3.000(1) euro interamente esenti da tassazione e contribuzione, ma, si badi bene, solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico(2) [compresi i figli riconosciuti ma nati fuori dal matrimonio, i figli adottivi o affidati] e solo per il 2023.
(1) Attenzione: nel caso in cui per una ragione qualsivoglia l’azienda imputi in busta paga – alla voce “fringe benefit” o simile – una somma superiore a euro 3.000, l’intero ammontare [diciamo euro 3.500] va assoggettato a tassazione e contribuzione; in questo senso è anche la Circ. Ag. Entrate n. 35/E del 2022.
(2) Sono considerati fiscalmente a carico i figli:
– con reddito annuale non superiore a euro 4.000 se hanno meno di 24 anni;
– con reddito fiscale annuale inferiore a euro 2.840,51 se hanno più di 24 anni;
Se però il datore di lavoro concede il fringe benefit, il lavoratore – per poter usufruire dell’esenzione fiscale e contributiva – deve presentare all’azienda richiesta scritta in cui dovrà indicare il codice fiscale anche dei figli a carico.
La somma esente – sempre nei limiti appunto di Euro 3.000 – può essere comunque composta [anche] da beni ceduti, servizi prestati, somme erogate o anche somme rimborsate per il pagamento delle bollette domestiche di energia elettrica, gas e servizio idrico.
Nel caso di rimborso o pagamento delle utenze domestiche, come già previsto nel 2022, il lavoratore deve tuttavia rilasciare al datore di lavoro:
– una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per attestare che le fatture non siano già state parzialmente o integralmente rimborsate dall’azienda o da altri datori di lavoro;
– una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti il possesso da parte del lavoratore della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e indicando gli elementi identificativi delle spese sostenute.
Ben diversamente, per i dipendenti che non hanno figli a carico il valore dei fringe benefit non imponibile per l’anno 2023 resta ancorato al vecchio importo limite di Euro 258,26.
Oltre al fringe benefit è stato confermato per tutto il 2023 il buono carburante [cumulabile con i fringe benefit ma sempre nei limiti predetti] del valore di euro 200,00 annuali, importo esente fiscalmente ma, a differenza del fringe benefit, assoggettato a contribuzione [sia per il lavoratore che per l’azienda].
Un’ultima osservazione: a differenza del welfare aziendale, che deve necessariamente essere riconosciuto alla generalità del personale o a una categoria ben individuata di dipendenti [i magazzinieri, i commessi, i farmacisti collaboratori, ecc.], il fringe benefit può essere riconosciuto dal datore di lavoro anche al singolo lavoratore.
(luisa santilli – aldo montini)
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