Ancora qualche flash sull’interminabile vicenda che parrebbe peraltro avviarsi verso una (quasi) normalizzazione.
Gli spunti per queste note vengono nella circostanza dal nuovo Decreto Riaperture, l’ennesimo decreto legge [in corso di pubblicazione nella GU] che interviene ancora una volta sul tribolato art. 4 dell’originario dl. 44/2021, oggetto infatti di tre successive modifiche e/o integrazioni di cui abbiamo dato ampio conto, in particolare, nelle Sediva News del 09/04/2021, del 16/12/2021 e del 25/01/2022.
Vediamo ora rapidamente gli aspetti per voi di maggior rilievo su cui incide il provvedimento.
- 31 dicembre 2022
È la nuova data, che sostituisce quindi il precedente 15 giugno, di cessazione – per i professionisti sanitari & co – dell’obbligo vaccinale: quindi fino al 31 dicembre p.v. a carico dei no vax [se nel frattempo non contagiati e negativizzati, come diremo subito] opererà la sospensione dall’esercizio della professione, con relativa annotazione nell’albo, fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo “e comunque non oltre il 31 dicembre 2022”.
- Reintegrazione temporanea nell’esercizio della professione
Recita infatti il nuovo quarto periodo del comma 5 dell’art. 4:
“In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
Pertanto, come era stato fortemente invocato da più parti [v. Sediva News del 25/02/2022 e del 10/03/2022] la sospensione viene… sospesa dall’Ordine professionale – “su istanza dell’interessato” – nel caso in cui quest’ultimo, durante la sospensione, sia stato contagiato ma sia poi risultato negativo: la sospensione della… sospensione, con il diritto quindi del sanitario di essere reintegrato nell’esercizio della professione, è temporanea perché dura “sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute” per poi, però, riprendere “efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
Beninteso, la data limite di scadenza del periodo di sospensione – perdurando l’inadempimento all’obbligo vaccinale – resta sempre quella del 31 dicembre.
- La “liberazione” del no vax over 50
Neppure per lui, in realtà, viene meno l’obbligo vaccinale che infatti cesserà soltanto al 15 giugno, come del resto era già previsto: la novità per l’over 50 sta nella riammissione nell’ambito lavorativo anche senza adempimento all’obbligo vaccinale, quindi con il “vecchio” Green pass c.d. base, ferma tuttavia la persistente applicazione a suo carico della sanzione di 100 euro (una tantum!).
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Il provvedimento contiene anche qualche altra novità [la cessazione, ad esempio, dell’obbligo di esibire il Green pass rafforzato nei ristoranti] che comunque coglieremo ben presto dalla stampa quotidiana.
(aldo montini – gustavo bacigalupo)
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