… resa disponibile, a seguito dell’accettazione della sede in un concorso straordinario, per i partecipanti al concorso bandito dalla Regione competente per territorio
Sono attualmente titolare di una farmacia rurale sussidiata assegnatami alla fine degli anni ‘90 a seguito di un concorso ordinario per titoli ed esami.
In questi giorni, insieme a un mio collega, abbiamo vinto una farmacia nel concorso straordinario bandito in un’altra regione: è una farmacia che abbiamo accettato e che anzi non vogliamo perdere per nessuna ragione dato che per una somma di circostanze questa farmacia che ci è stata ora assegnata a noi sembra un’occasione imperdibile.
La mia domanda l’avrete sicuramente già compresa: posso cedere la farmacia rurale di cui sono tuttora titolare oppure devo rinunciarci se non voglio perdere quella che mi è stata assegnata? E in questo secondo caso la farmacia dovrà essere assegnata in un concorso ordinario dei prossimi anni?
E’ un argomento su cui per la verità non dovrebbero da tempo sussistere grandi dubbi: ne abbiamo infatti parlato parecchie volte e comunque la giurisprudenza ha assunto ormai una posizione che non può più lasciar adito a incertezze.
Cedere infatti la farmacia rurale, non importa se a titolo oneroso o gratuito, come pure conferirla in società con un qualsiasi terzo comporterebbe l’esclusione – sia Sua che del Suo collega, quindi della Vs compagine come tale – dal concorso straordinario e anzi, nel Vs caso specifico, anche la decadenza dall’assegnazione della sede.
Diventerebbe cioé applicabile la preclusione decennale, perché la condizione di “non aver ceduto la propria farmacia” nei dieci anni anteriori deve essere conservata fino al momento dell’assentimento [alla compagine] della titolarità dell’esercizio conseguito a seguito dell’espletamento del concorso, e si tratta di una condizione che opera allo stesso modo anche quando un concorrente abbia conseguito, e successivamente ceduto a terzi, la titolarità o una quota sociale di una farmacia anche urbana nel periodo successivo alla scadenza dei termini di presentazione della domanda al concorso straordinario.
Dunque, in realtà per Lei – anzi per Voi due – non ci sono alternative: o rinunciate alla sede assegnataVi nel concorso straordinario, oppure la sua accettazione comporta di diritto [salva un’improbabile successiva rinuncia alla sede stessa…] la Sua decadenza dalla titolarità della farmacia rurale sussidiata ai sensi dell’art. 112 TU.San.
In questa seconda eventualità, la farmacia rurale verrà offerta – verosimilmente nel primo interpello utile e sempre previo lo scorrimento della graduatoria – ai farmacisti partecipanti al concorso straordinario bandito dalla Regione nel cui territorio è ubicato l’esercizio, quindi non nello stesso concorso straordinario in cui Lei è ora risultato co-vincitore, e neppure nel primo concorso ordinario che verrà bandito successivamente [ma chissà quando…].
È possibile anche che la Regione – nel caso in cui la farmacia rurale non venga accettata né nel prossimo interpello né in quelli successivi – ritenga opportuno medio tempore affidarla in via provvisoria, quel che peraltro potrebbe essere disposto anche subito dopo la dichiarazione di decadenza per evitare, specie ove si tratti dell’unica farmacia del comune, di privare interamente il territorio dell’assistenza farmaceutica.
Infine, è chiaro che – una volta che la farmacia sia stata conferita in via provvisoria e successivamente in via definitiva, oppure direttamente in via definitiva – Le spetterà, a carico del gestore provvisorio o dell’assegnatario definitivo e nuovo titolare dell’esercizio, l’indennità di avviamento ex art. 110 TU.San.
(gustavo bacigalupo)
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