Ricordando che è ormai pacifico in giurisprudenza che a nulla rileva – ai fini della determinazione dell’assegno divorzile – l’entità patrimoniale della famiglia [di provenienza] del coniuge tenuto a versarlo [non rientrando in realtà nei parametri disciplinati dall’art. 5 della legge sul divorzio], la Cassazione è intervenuta di recente sulla possibilità di modificare l’importo dell’assegno in dipendenza di un’entrata “temporanea e provvisoria” del coniuge onerato proveniente dal padre facoltoso.
Secondo la Suprema Corte, infatti, proprio alla luce della sua natura temporanea e provvisoria, il versamento non poteva incidere sull’assegno perché non derivante dal patrimonio personale del coniuge.
Diverso sarebbe stato, dunque, se si fosse trattato di un’entrata – per il coniuge onerato – a cadenze regolari.
(cesare pizza)
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