Sono titolare individuale di farmacia ma l’unica auto che utilizziamo è intestata a me personalmente: vorrei perciò qualche indicazione sulle modalità di recupero delle spese di gestione.

Il rimborso per l’utilizzo per finalità aziendali dell’autovettura “privata” – cioè non intestata, all’atto dell’acquisto, alla farmacia/impresa – non può essere richiesto dal titolare in forma individuale della farmacia [che quindi non può neppure “autoliquidarselo”…], perché si verrebbe a creare una insopprimibile “confusione” tra le due parti del rapporto, titolare dell’impresa-rimborsante e titolare dell’impresa-rimborsato, che ovviamente sono la stessa persona.
Il titolare può tuttavia decidere di assegnare la vettura alla farmacia/impresa come tale “trasformando”, per così dire, il mezzo da privato ad aziendale, così da poter beneficiare della deducibilità/detraibilità dei relativi costi e/o spese nelle misure previste dalla vigente normativa.
E infatti, secondo l’art. 65, comma 3-bis del T.U.I.R., “(p)er i beni strumentali dell’impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all’impresa nell’inventario di cui all’articolo 2217 del codice civile ovvero per le imprese di cui all’articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione”.
Ai sensi inoltre dell’art. 4 del D.P.R. 689/74, “(i) beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri [e quindi autoveicoli e motoveicoli: n.d.r.] sono valutati singolarmente in base al costo, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell’atto di acquisto, maggiorati degli oneri accessori di diretta imputazione”.
In definitiva, la vettura dovrà essere iscritta nel bilancio/inventario dell’impresa – o nel registro dei beni ammortizzabili se l’esercizio è in contabilità semplificata – al costo di acquisto desumibile dalla fattura originaria comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ed eventualmente maggiorato – sempre ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 689/74 – delle spese incrementative nella misura del 3 per cento per ciascun anno o frazione d’anno superiore a sei mesi, ovvero nella maggior misura risultante dalla relativa documentazione.
Dall’esercizio in corso alla data di iscrizione decorre, come si é visto, il processo di ammortamento del veicolo anche ai fini fiscali.
Infine, all’atto di assegnazione – che in qualche modo deve necessariamente essere formalizzato in un documento scritto – va attribuita sempre sul piano fiscale la data certa in una delle modalità ben note e cioé:
con “autospedizione”: in tal modo, se non si vuole ricorrere alla PEC [senz’altro più agevole] e/o affidarsi alla tradizionale posta cartacea, bisogna aver cura – per evitare facili contestazioni – di confezionare un plico raccomandato così che su di esso venga apposto il codice a barre da cui si possa risalire alla data di effettiva spedizione (se del caso, anche ricorrendo al servizio internet offerto da Poste Italiane “Dove Quando”);
– o con “apposizione della c.d. marca temporale” sui documenti informatici: questo sistema si basa invece su un procedimento informatico regolamentato dalla legge, che permette di attribuire a un oggetto digitale o documento appunto informatico una data e un orario in modo certo e opponibile a terzi; la marca temporale può essere anche associata alla firma digitale.
In sostanza ci pare quindi di aver così indicato anche la documentazione necessaria.

(cesare pizza)

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