[…l’utilizzo improprio è soggetto a specifiche sanzioni previste dal codice della strada]

Abbiamo un’autovettura immatricolata come “autocarro” adibita anche al trasporto di persone, e che risulta intestata alla farmacia. Sono interessato a sapere se può essere anche utilizzata per un uso extra, cioè se con questa vettura sempre e solo guidata dal sottoscritto, si potrebbe anche andare, per esempio, in vacanza con la famiglia.

Della disciplina fiscale delle autovetture utilizzate in farmacia, siano esse ad uso promiscuo oppure riservate strettamente all’uso aziendale, ci siamo occupati in parecchie circostanze, trattando le fattispecie di maggior rilievo e le differenze tra una e l’altra sia ai fini delle imposte sui redditi (deducibilità del costo) che ai fini IVA (detraibilità dell’imposta).
Giova qui ricordare che i costi relativi ai c.d. falsi autocarri o autocarri fiscali – su cui, tra le altre, v. Sediva News del 02/10/2012 e del 28/03/2018 – sono assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lett. b), dell’art. 164 TU. imposte sui redditi [ai fini ovviamente delle imposte dirette] e al comma 1, lett. c), dell’art. 19-bis1 del DPR n. 633 del 1972 [ai fini dell’imposta sul valore aggiunto] con le relative limitazioni, in capo al contribuente, in tema di deducibilità e detraibilità fiscale.
Nel Suo caso, tuttavia, merita almeno un cenno anche il quadro sanzionatorio [previsto nell’ipotesi di utilizzo “improprio” della vettura] come derivante dal combinato disposto dei commi 8 e 10 dell’art. 82 del Codice della strada [d.lgs. 285/1992] che contempla sia sanzioni pecuniarie – da euro 87 a euro 344 – che, soprattutto, amministrative, come la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.

(stefano olivieri)

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