Sulle differenti percentuali di sconto al SSN, nella DCR delle farmacie, in base al fatturato annuo, gradirei sapere se, per una farmacia non rurale con fatturato maggiore di € 300.000, la maggiore percentuale di sconto sull’importo al netto dell’IVA si applica a scaglioni o su tutto il fatturato.La domanda nasce dal fatto che nel mio caso, avendo un fatturato nel 2016 inferiore a € 300.000 e avendolo superato non di molto nel 2017, con l’applicazione della maggiore scontistica mi trovo nel 2018 con un importo, da corrispondere alla farmacia da parte del SSN, inferiore in valore rispetto al 2017 pur avendo realizzato importi maggiori.

L’ultimo periodo del comma 40 dell’art. 1 della l. 662/1996, nel testo applicabile ratione temporis e perciò prima delle modifiche intervenute con la Legge di Bilancio 2019 [che, come avrete certo presente, esenta dagli sconti le farmacie con un fatturato SSN fino ad € 150.000], prevede che “per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento”.
Non è applicabile dunque uno sconto per “scaglioni”, ma per intero e su tutto il fatturato, cosicché, se in un determinato anno la farmacia ha superato il limite [anche per… un solo euro] di € 300.000, lo sconto sarà pieno, con la conseguenza da Lei indicata che l’importo che il SSN dovrà rimborsare alla farmacia sarà inferiore rispetto all’anno precedente (pur avendo realizzato importi maggiori), proprio perché lo sconto sarà appunto di entità superiore.

(stefano lucidi)

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