Sta infatti per essere pubblicato sulla GU il decreto del Mise e del Mef di istituzione del REGISTRO DELLA TITOLARITA’ EFFETTIVA delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini di cui all’art. 21 comma 5 del dl 231 del 2017.
Esattamente, per quel che a noi può interessare, devono comunicare i dati [di cui diremo tra un momento]:
– le società a responsabilità limitata;
– le società per azioni;
– le società in accomandita per azioni;
– le società cooperative.
Secondo un modello che sarà approvato e allegato a un decreto del Mise entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU del citato provvedimento interministeriale Mise/MEF, gli amministratori provvederanno a comunicare:
- i dati identificativi della/e persona/e fisica/che indicate come titolare/i effettivo/i;
- l’entità della partecipazione [diretta o indiretta] delle persone/persona fisiche/a individuate/a al capitale dell’ente come titolare effettivo.
Tali dati dovranno essere comunicati, per le “imprese dotate di personalità giuridica” già costituite, entro 60 giorni dalla data che indicherà un provvedimento del Mise [anch’esso da pubblicare in G.U.], e per le altre – quindi a regime – entro 30 giorni dalla costituzione dell’impresa ovvero entro 30 giorni dalle eventuali variazioni dei dati e delle informazioni in ordine al titolare effettivo.
Gli amministratori provvederanno, poi, a confermare annualmente, con le modalità e nei termini specificati nell’allegato tecnico, i dati e le informazioni – sempre riguardanti il titolare effettivo – comunicati in precedenza.
Come avete visto, sono escluse le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, cioè le società di persone.
Le finalità di questo nuovo adempimento riguardano dichiaratamente esigenze di antiriciclaggio, ma – per le imprese dotate di personalità giuridica che siano titolari di farmacie – i dati e le informazioni sul titolare effettivo potranno evidentemente essere utilizzati anche per una migliore verifica dell’eventuale superamento del limite [che il comma 158 della l. 124/2017 pone al controllo diretto/indiretto da parte di una stessa società (di capitali o di persone)] del “20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma”.
Vi terremo aggiornati sulle novità in corso di pubblicazione.
(aldo montini)
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