Il Governo ha fatto soffrire forse un po’ troppo la folta schiera degli interessati, ma infine hanno prevalso le ragioni di cassa [erariale], anche se qui si è trattato di fronteggiare con la massima tempestività le esigenze [sopravvenute] della collettività a seguito del rialzo – in termini inopinati – dell’importo delle “bollette” destinate alle famiglie.
È infatti proprio nel c.d. Decreto Bollette – dl n. 17 del 1 marzo 2022, pubblicato nella GU dello stesso giorno ed entrato in vigore quello successivo -che ha trovato posto la misura tanto attesa del “ripristino” della facoltà di rivalutare quote sociali e terreni.
A reintrodurla è il comma 2 dell’art. 29 del dl che così dispone:
“Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento.”
È un “ripristino” a costi maggiori, come abbiamo illustrato nella Sediva News del 01/03/2022 [“La “rediviva” rivalutazione delle quote sociali gioca al rialzo, ancora convenienza per le farmacie”], alla quale in ogni caso rinviamo per qualsiasi approfondimento.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

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