L’art. 3, comma 4 ter, del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 prevede che “i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta [ndr. su donazioni e successioni]”.
Senonché, quando la donazione abbia per oggetto la quota di una società di capitali, per godere dell’esenzione dall’imposta di donazione/successione, il trasferimento deve avere a oggetto partecipazioni sociali che consentano al beneficiario di acquisire il controllo della società, o, quanto meno, integrare un controllo già esistente; infine, il cessionario della quota dovrà detenerne il controllo per un periodo di almeno cinque anni [una prescrizione, quest’ultima, che ben conoscete] dalla data del trasferimento.
Si tratta in ogni caso di principi di carattere generale che abbiamo comunque avuto modo di passare in rassegna in più occasioni e sempre con riguardo a fattispecie appunto relative ai trasferimenti a titolo gratuito [quindi, con donazioni] di quote sociali – indifferentemente di società di persone e/o di capitali – posti in essere soprattutto per favorire il classico passaggio generazionale in società risultanti evidentemente [nei casi che abbiamo esaminato] titolari di farmacia.
Tuttavia, con una recente ordinanza [la n. 6614 del 19 marzo 2026], la Corte di Cassazione si è pronunciata sul trattamento fiscale relativo alla donazione della nuda proprietà di una quota sociale [nello specifico, di una srl].
Ora, nella fattispecie decisa in quell’occasione, era stata negata l’agevolazione per un atto di donazione avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà delle quote rappresentanti l’intero capitale di una srl, riservando all’usufruttuario il diritto di voto sugli utili e la loro ripartizione, mentre ai nudi proprietari spettava il diritto di voto su tutti gli altri temi.
Il concorrere di questi elementi ha portato l’Ufficio a ritenere inapplicabile la disciplina ex art. 3, comma 4 ter, del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 [relativa all’esenzione dalle imposte di donazione/successione] con la conseguente emissione di un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte dovute.
Dopo il primo e il secondo grado di giudizio si è infine pronunciata – favorevolmente alla tesi dell’Agenzia delle Entrate – la Suprema Corte con l’ordinanza di cui sopra affermando che in tal caso non si può godere dell’esenzione dall’imposta di donazione perché il riservare all’usufruttuario il diritto agli utili e la loro ripartizione degli utili e il voto su tutte le altre decisioni al nudo proprietario non determina quel “controllo sulla società di capitali” richiesto dall’art. 3, comma 4 ter, del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 quando prescrive “il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile [“sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”]”.
La Cassazione, nello specifico, precisa anche che “se un soggetto non è in grado di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, non si configura, tuttavia, un “controllo di diritto” ex art. 2359 c.c., perché manca una parte essenziale dei poteri riservati dell’assemblea ordinaria. La destinazione dell’utile assume, invero, particolare importanza in quanto deliberare se destinare gli utili a dividendo per i soci o a patrimonio trattenuto dalla società, incide su diritti dei soci e struttura finanziaria dell’ente.”.
Pertanto, in questo [seppur particolare] caso deve ritenersi escluso il regime fiscale agevolativo, salvo che non vi siano eventuali “cambi di rotta” da parte della giurisprudenza di legittimità, anche se – a ben guardare – se dobbiamo pensare a qualche “cambio di rotta” ci pare di dover forse ipotizzare più che altro un ampliamento [come numero e/o area di estensione] delle fattispecie da ritenere inidonee a trasferire [“senza imposte”, ovviamente] il “controllo” di una società da parte dell’assegnatario, per effetto di un patto di famiglia o simile, di una quota anche rilevante del suo capitale.
(matteo lucidi – stefano civitareale)
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