Qualche tempo fa, mentre veniva in farmacia a lavorare, il magazziniere ha avuto un incidente in auto.
Vorrei sapere, nel mio e nel suo interesse, se lui può essere indennizzato dall’Inail anche in questo caso, considerando che è stato contravvenzionato per eccesso di velocità proprio perché era in ritardo rispetto all’orario di apertura della farmacia.
Abbiamo già avuto modo di trattare in un paio di occasioni l’“infinita” [perché sembra non trovare pace…] questione dell’esatto inquadramento del c.d. infortunio in itinere, che – è bene ricordarlo – è almeno in astratto configurabile quando il dipendente vi incorra nel normale percorso per recarsi sul luogo di lavoro, cioè nel tragitto casa – lavoro.
Ora, in linea di principio, la copertura assicurativa di questa tipologia di danno non viene meno se il sinistro è ascrivibile al lavoratore, in quanto il nesso causale tra rischio lavorativo e infortunio non è interrotto dalla “mera” colpa del dipendente.
Perché un diritto all’indennizzo non sorga, infatti, occorre – come “classica” eccezione alla regola – che la condotta del lavoratore sia risultata/risulti “eccessivamente colposa”, che cioè alcuni suoi comportamenti abbiano cagionato rischi oggettivamente più consistenti, o comunque più elevati, rispetto a quelli normalmente calcolabili, come accade, ad esempio, nel caso di violazioni di norme fondamentali del codice della strada.
La giurisprudenza di legittimità riconduce tali ipotesi al c.d. rischio elettivo ossia a una “deviazione arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione”.
Insomma, ad aver causato il sinistro deve essere stato un comportamento del lavoratore contrario [perlomeno] al buon senso.
Beninteso, la non indennizzabilità di tali condotte deve essere valutata sempre caso per caso e quindi, tornando alla vicenda descritta nel quesito, il superamento dei limiti di velocità previsti dal codice della strada, salvo che qui non fosse estremamente contenuto [scavalcando ad esempio di soli due o tre km il limite urbano dei 50 kmh], sembrerebbe di per sé escludere la possibilità di invocare l’intervento assicurativo dell’INAIL.
(aldo montini)
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