Dopo le anticipazioni, tratte peraltro anche da alcune “sensazioni” della stampa di cui abbiamo dato conto nella Sediva News del 24 ottobre u.s. [“Qualche primissima novità sulla Manovra 2024”], e anche dopo la lettura insieme a Voi dell’art. 45 della bozza sulla “nuova remunerazione” [v. Sediva News di ieri], è il momento di dedicare perlomeno alcune considerazioni, anche se sommarie, agli aspetti di rilievo che si colgono dal testo della bozza governativa di ddl e che possono riguardare tutti noi, quindi anche i farmacisti sia come titolari/contitolari di impresa e sia come “padri di famiglia” e contribuenti in genere.
Ecco dunque in sintesi i profili di maggior interesse:
- Rottamazione delle scorte: l’attuale testo dell’art. 20 della bozza prevede che “gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio” possono procedere all’adeguamento delle scorte al 1° gennaio 2023 “mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse”.
In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento sia dell’iva – applicando l’aliquota media del 2023 “all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale” – e sia dell’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP pari al 18% da applicare sulla detta differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità sopra indicate e il valore eliminato.
In caso, invece, di iscrizione di valori, “l’adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto”.
L’adeguamento dovrà essere richiesto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, mentre le imposte dovranno essere versate in due rate – di pari ammontare – di cui la prima in scadenza al 30/06/2024 e la seconda al 30/11/2024.
- Accesso dell’AdER ai conti correnti dei contribuenti: l’Agenzia delle Entrate Riscossione avrà facoltà di accedere direttamente all’archivio dei rapporti finanziari per conoscere le disponibilità bancarie di ciascun contribuente, prima di procedere al pignoramento dei conti correnti per il pagamento “forzoso” dei debiti tributari risultanti da cartelle di pagamento o avvisi di accertamento impoesattivi non opposti, o la cui efficacia non è stata sospesa dalla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente.
Quindi, non libero accesso ai c/c bancari sempre e comunque, ma – almeno per il momento – solo quando i loro titolari rientrino tra i contribuenti [o mancati contribuenti] delle categorie appena indicate.
L’AdER deve redigere e notificare telematicamente alla banca, senza indugio, l’ordine di pagamento con le specifiche modalità informatiche stabilite con decreto del MEF e la notifica dell’ordine di pagamento è effettuata, a pena di nullità, anche al debitore non oltre trenta giorni dalla notifica all’Istituto di credito.
- Esclusione di compensazioni di tributi: per i contribuenti che abbiano subito iscrizioni a ruolo e/o accertamenti per importi complessivamente superiori a 100.000 Euro è esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione con altri crediti di natura tributaria.
- Obbligo di polizza assicurativa per danni derivanti da calamità naturali: le imprese [in forma individuale o societaria, quindi anche se titolari di una o più farmacie], iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA, sono obbligate a stipulare – entro il 31 dicembre 2024 – una polizza assicurativa a copertura di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici.
- Stretta sulla tassazione degli immobili venduti dopo l’utilizzo del “Superbonus del 110%”: le plusvalenze derivanti dalle cessioni di fabbricati [diversi da quelli pervenuti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari] che abbiano usufruito dell’ormai famigerato bonus del 110%, nel caso in cui i fabbricati stessi siano stati o vengano a loro volta venduti entro cinque anni dalla chiusura dei lavori, costituiranno materia imponibile ad Irpef. La plusvalenza sarà determinata quale differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto, che comunque non potrà essere aumentato del costo dei lavori effettuati.
Inoltre, sempre in materia di bonus casa, al momento del pagamento delle fatture in base allo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili, le banche dovranno operare una ritenuta dell’11%, in luogo dell’attuale 8%, da riversare all’Erario.
- Cedolare secca sugli affitti brevi: verrà elevata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle locazioni brevi dal 21% al 26%, con l’obbligo per i portali [come Airbnb] di operare la ritenuta e riversarla nelle casse erariali.
- Imposta sugli immobili situati all’estero: viene elevata dallo 0,76% all’1,06% l’imposta annualmente dovuta sul valore degli immobili posseduti all’estero.
- Proroga agevolazioni sui mutui prima casa: è stata anche disposta la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 del periodo di fruizione delle agevolazioni previste sui mutui prima casa per i soggetti under 36.
- Canone RAI: per tutto l’anno 2024 il canone RAI è ridotto a 70 Euro.
- Aumento aliquote IVA: viene elevata dal 5% al 10% l’iva per “l’acquisto di latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia”, come anche dei “prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile” [una misura complessivamente poco condivisibile…].
- Contrasto all’evasione nel settore domestico: l’INPS e l’Agenzia delle Entrate predisporranno interventi per assicurare “la piena interoperatività delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati”; in altri termini, verrà effettuato un controllo incrociato tra i dati relativi alla contribuzione denunciata all’Inps e le dichiarazioni dei redditi presentate dai lavoratori domestici [si può pensare che vi sia “materia” per far affiorare evasioni conributive].
- Premi di produttività: anche per il 2024 è stata confermata la tassazione al 5% dei premi di produttività fino a un limite di Euro 3.000,00 per i lavoratori con redditi fino a Euro 80.000,00, ferma la contribuzione dovuta. Viene altresì elevato [da Euro 258,23 a Euro 1.000,00] l’importo limite dell’intassabilità dei fringe benefit erogati a favore dei dipendenti anche per il pagamento di utenze domestiche, per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo sempre alla prima casa. Tale limite di Euro 1.000,00 è però elevato a Euro 2.000,00 per chi ha figli a carico.
- Rivalutazione di quote e terreni: ne abbiamo già dato cenno nella Sediva news del 24 ottobre u.s.. Qui ci limitiamo a precisare che l’asseveramento della perizia e il pagamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2024 e non più entro il 15 novembre come per gli anni 2022 e 2023.
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Naturalmente, riparleremo sia di questi temi come di altri quando il Parlamento avrà approvato il ddl della Legge di Bilancio 2024, tenendo comunque sempre ben presente che l’Esecutivo [ormai da tempo il “vero” nostro legislatore…] ha tuttora in gestazione la Delega fiscale.
(matteo lucidi-cesare pizza)
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