Nei bonifici per i lavori che beneficiano del 110% è obbligatorio indicare il numero di fattura del fornitore?
Se così fosse e io avessi pagato senza rispettare queste indicazioni, dovrei rifare il pagamento all’impresa per non perdere l’agevolazione?

 

Per avere diritto al Superbonus, come anche precisato dall’Agenzia delle entrate nella circ. n. 24/2020, occorre effettuare il pagamento delle spese relativa agli interventi con bonifico bancario o postale contenente:

– la causale del versamento;

– il codice fiscale del soggetto che paga;

– il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto [impresa o persona fisica] destinatario della somma.

Come si vede, quindi, nel bonifico non devono obbligatoriamente figurare gli estremi della fattura pagata, anche se per prassi [e non solo] generalmente avviene proprio così.

Inoltre, sull’ammontare dei bonifici effettuati nel quadro delle varie agevolazioni fiscali – compresa appunto quella del c.d. Superbonus – la banca  [o la Posta] applica, al momento dell’accredito al fornitore, una ritenuta d’acconto dell’8%.

Però, come ormai sarà chiaro, un pagamento già operato va ripetuto con un nuovo bonifico solo laddove manchi nel primo uno o più degli elementi sopra indicati, mentre nel Suo caso – essendo stata omessa semplicemente l’indicazione del numero della fattura pagata – il bonifico non deve essere ripetuto.

(francesco raco)

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