Dopo una gestazione durata più di un mese, è stato pubblicato nella GU del 30 aprile u.s. il Decreto Crescita recante il numero 34.
- Super ammortamento
Viene reintrodotto, ed è naturalmente un’ottima notizia, il super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi [come al solito] veicoli, mezzi di trasporto in genere e immobili, effettuati – anche tramite leasing – a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
Sarà anche possibile usufruire del beneficio nel caso in cui la consegna del bene avvenga entro il 30 giugno 2020, a condizione tuttavia che entro il 31 dicembre 2019 sia stato versato il 20% del corrispettivo a titolo di acconto.
Il beneficio non si applica sull’ammontare dell’investimento eccedente 2,5 milioni di euro.
- Riduzione imposte
È stata sostituita la complicatissima norma (praticamente inapplicabile) prevista della Legge di Stabilità 2019 relativa alle agevolazioni fiscali concesse alle imprese che non distribuiscono gli utili, con quella, più semplice, che prevede la riduzione dell’IRES (l’imposta delle società di capitali) e delle aliquote marginali IRPEF nella misura dell’1,5% per l’anno 2019, del 2,5% per l’anno 2020 e del 3,5% per l’anno 2021.
Il beneficio si applica all’importo corrispondente agli utili di esercizio non liquidati e perciò accantonati a riserve diverse da quelle legali, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto.
È un incentivo che, come è facile capire, tende a capitalizzare le imprese, sostenendo il reinvestimento degli utili nella propria azienda.
- Deducibilità IMU
Viene anche aumentata la deducibilità dell’IMU versata sugli immobili strumentali dell’impresa, che infatti potrà essere portata in deduzione dal reddito imponibile in una misura percentuale di anno in anno crescente, a partire dal corrente anno 2019 per il quale la deduzione è salita/salirà al 50% contro il 40% che è/era stato fissato per quest’anno dalla Legge di Bilancio 2019.
- Forfettari
Per i contribuenti che applicano il regime forfettario è stato introdotto l’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto sui redditi corrisposti ad eventuali dipendenti o collaboratori a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le ritenute non applicate sulle mensilità corrisposte per il primo trimestre 2019, dovranno essere trattenute sugli emolumenti successivi in tre rate mensili di pari importo.
- Benefici per spese relative al risparmio energetico
Il Decreto interviene anche sugli incentivi relativi alle spese per il risparmio energetico e di prevenzione di rischio sismico, prevedendo la possibilità per il contribuente che le sostiene di ricevere un contributo che dovrà essere anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di “sconto”.
Il fornitore, a sua volta, potrà recuperare tale importo con un credito d’imposta di pari ammontare da utilizzare in compensazione in cinque anni.
- Aggregazioni di imprese
Sono previste inoltre agevolazioni per le aggregazioni di imprese operative da almeno due anni, relative dunque ad operazioni di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni, in quanto potrà portarsi in deduzione per quote di ammortamento l’importo – non eccedente comunque cinque milioni di euro – derivante dal disavanzo da concambio, senza tuttavia dover affrancare lo stesso ammontare con imposte sostitutive.
Dovrebbe, però, trattarsi di imprese non riconducibili, neppure indirettamente, alle stesse persone e quindi è una norma che sembra di limitata applicazione per il mondo delle farmacie.
- Fatturazione elettronica
L’obbligo di emissione di FE viene allargato anche alle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino.
- Rottamazione ter per gli enti locali
La rottamazione ter è stata estesa ai debiti del periodo 2000 – 2017 nei confronti degli Enti territoriali, che infatti possono consentire la definizione – senza l’applicazione di sanzioni – di ingiunzioni di natura fiscale “sorte” nel predetto periodo mediante determina da approvare entro il prossimo 29 giugno, individuando altresì il numero delle rate e le relative scadenze, che tuttavia non possono superare il 30 settembre 2021.
- Capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese
È previsto un contributo statale in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.
Il contributo – che è rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sul finanziamento a un tasso annuo del 5% per le micro e piccole imprese e del 3,575% per le medie imprese – è tuttavia concesso a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del detto finanziamento.
- Tempi di pagamento tra le imprese
Si aggiunge un ulteriore onere, come se non fossero sufficienti quelli già in vigore, in quanto “a decorrere dall’esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento”.
È questa, probabilmente, una ragione in più – oltre le numerosissime altre di cui si è parlato e parliamo continuamente con voi – per propendere verso una gestione societaria in forma di snc o sas[(non tenute, come tali, alla pubblicazione del bilancio e alla relativa relazione che deve contenere anche questo nuovo adempimento] rispetto alle srl che sono infatti coinvolte dall’onere in questione.
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Vedremo, come al solito, le modifiche che il Parlamento introdurrà in sede di conversione in legge del Decreto, ma verosimilmente finirà anche qui con il solito maxiemendamento governativo con tanto di fiducia.
(stefano lucidi)
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