Come si ricorderà, nella Sediva news del 17 gennaio u.s., esaminando rapidamente i temi della Legge di Bilancio 2022 ritenuti di maggior rilievo e interesse, abbiamo parlato anche di pagamenti in contanti precisando che – secondo, del resto, quella che era stata la “scaletta” originaria del Governo – il limite all’utilizzo di banconote sarebbe sceso, a decorrere appunto dal 1° gennaio di quest’anno, da € 1.999,99 [tetto in vigore dal 1° luglio 2020] a € 999,99.
Senonché, un emendamento alla legge di conversione del Milleproroghe [per la verità, un po’ sorprendente…] ha riportato la soglia al limite di € 1.999,99, di fatto prorogandolo dunque fino al 31 dicembre 2022.
Come ormai ben sappiamo, la ratio della disposizione relativa ai limiti di transazioni in contanti si rinviene nella volontà legislativa di combattere l’evasione fiscale incentivando [attraverso l’adozione anche di ulteriori e diverse misure come la lotteria degli scontrini, il cashback ecc…] l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici così da rendere tracciabili i “flussi” di denaro.
Il superamento del limite comporta, giova ricordarlo, l’irrogazione di una sanzione che va da un minimo edittale di 2.000 euro ad un massimo di 5.000 euro, ma i professionisti obbligati a segnalare la violazione del superamento del limite potranno incappare in una sanzione dai 3.000 ai 15.000 euro.
Con l’occasione, rammentiamo anche che i pagamenti oltre € 2.000 [compresi] devono essere eseguiti tramite:
- bonifico bancario;
- assegno circolare;
- carta di credito;
- bancomat.
Dal 1° gennaio 2023, infine, dovrebbe finalmente entrare in vigore il limite di € 999,99, sempre fatti salvi interventi legislativi di segno contrario.
(matteo lucidi)
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