[…che attualmente partecipa a due società titolari di farmacia]
Ho da pochi giorni ricevuto la notifica per l’interpello delle sedi ancora non assegnate in un concorso straordinario: dovrei presentare con il mio collega l’elenco di quelle preferite ed eventualmente accettare quella che mi verrà assegnata.
Ma attualmente sono direttore e socio accomandatario in una farmacia privata ubicata in un’altra regione e sempre in questa stessa regione sono anche socio e amministratore di un’altra farmacia intestata a società.
Alla luce di quanto sopra potrei accettare la sede che ci verrà assegnata e, se esistono delle incompatibilità, come potrei risolverle?
Inoltre, per quanto tempo dovrei tenere l’eventuale farmacia vinta a concorso?
Ci rendiamo ben conto che torniamo su temi trattati altre volte, ma da un lato, come vedete, gli interpelli si susseguono incessantemente [anche perché il sesto anno dall’approvazione della graduatoria si sta per compiere solo per due o tre concorsi straordinari e sono ancora abbastanza numerose le sedi rimaste inoptate/inassegnate nel corso o a seguito degli interpelli precedenti] e, dall’altro, ci sono ancora nodi importanti da sciogliere.
D’altra parte, è così ampia la varietà delle situazioni da rendere inevitabile che affiorino anche questioni nuove e con aspetti tuttora per alcuni versi abbastanza oscuri.
Venendo ora al quesito, considerato che nella regione in cui avete appena ricevuto l’interpello la titolarità delle farmacie è stata finora assegnata ai covincitori personalmente, cioè in forma di titolarità pro quota o pro indiviso tra loro [e, tanto più dopo la nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Cds, questa forma di investitura dei vincitori in forma associata certo non cambierà], per Lei non c’è alcuna possibilità – ove intenda conservare l’una e/o l’altra delle due Sue odierne partecipazioni sociali – di vedersi riconoscere titolare pro quota della farmacia relativa alla sede che vi verrà assegnata.
Il che, beninteso, ricade anche sul Suo collega data l’inscindibilità della vs. posizione concorsuale.
Infatti, se fino al rilascio della titolarità dell’ipotetico nuovo esercizio non si porrebbe almeno sotto questi profili alcun problema, a quel momento opererebbe invece a Suo carico il disposto sub b) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91, che sancisce l’incompatibilità tra il titolare individuale di farmacia [tale sarebbe Lei giuridicamente nel caso di investitura pro quota] e lo status di socio di società, di persone come di capitali, a loro volta titolari di farmacia/e.
Quindi, subito prima di essere immesso nella titolarità pro quota, Lei dovrebbe ineludibilmente “disfarsi” [cedendole a un qualsiasi terzo] delle quote di partecipazione alle due società indicate nel quesito: è questo l’unico rimedio realisticamente praticabile per sottrarsi alla condizione di incompatibilità e poter così “autocertificare” l’insussistenza di impedimenti all’assunzione, pro indiviso con il Suo collega, del diritto d’esercizio della nuova farmacia.
Peraltro, se preferisce, potrebbe anche “parcheggiare” le due quote in capo a persone di Sua fiducia vincolandole alla loro retrocessione [a favore Suo o di soggetti – persone fisiche o società – da Lei indicate] dopo il compimento del triennio di titolarità pro quota, che è il segmento temporale in cui i vincitori sono anche tenuti a permanere nella “gestione associata… su base paritaria” della farmacia relativa alla sede conseguita congiuntamente all’esito di un concorso straordinario.
Ma, decorsi i tre anni, voi vedreste finalmente riunite titolarità e gestione dell’esercizio in capo alla società – di persone o di capitali – costituita per l’intero triennio ai soli fini [come pretendono i sostenitori della titolarità pro quota] della gestione dell’azienda sottostante: fortunatamente, lo aggiungiamo per pura cronaca, questo ricongiungimento a nome e favore della società di titolarità e gestione della farmacia sociale allo scadere del terzo anno non sta suscitando grandi perplessità negli uffici pubblici che non mostrano infatti difficoltà a riconoscere la società come tale anche titolare dell’esercizio e rilasciano de plano provvedimenti specifici di “presa d’atto”, che in realtà hanno tutti la natura [e spesso anche la forma] di provvedimenti autorizzatori.
Per quel che comunque riguarda Lei personalmente, una volta diventato – dopo i tre anni di tassativa titolarità pro quota – un semplice socio anche di questa (terza) società, potrebbe legittimamente riacquisire anche le quote delle altre due ora cedute [in ipotesi] a titolo fiduciario.
Abbiamo forse molto semplificato l’intera vicenda ma le cose dovrebbero stare proprio come sinteticamente appena illustrato.
(gustavo bacigalupo)
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