Nell’emettere le prime FE dell’anno per la fretta provocata dal super-lavoro che c’è in questo periodo in farmacia per i tamponi, sono “saltato” dalla 1 alla 3. Che cosa devo fare per rimediare? Sono previste sanzioni?
A questo tema, per la verità, abbiamo già dedicato alcuni nostri interventi, da ultimo nella Sediva News del 19/03/2020.
Del resto, si tratta di errori – come è facile comprendere – piuttosto frequenti nell’operatività giornaliera e soprattutto, come Lei ricorda, di questi tempi, e perciò sarà di sicuro giovamento riproporre la risposta data allora, perché tra l’altro la riteniamo ragionevolmente valida anche oggi.
Dunque, l’art. 21, comma 2, lett. b) del D.P.R. 633/1972 obbliga a numerare progressivamente le fatture emesse al fine di identificarle “in modo univoco”.
E però, prima dell’introduzione della FE un errore del genere poteva essere abbastanza “pericoloso” in caso di verifiche, perché poteva [almeno virtualmente] ingenerare il sospetto di “occultamento” di operazioni imponibili mediante la soppressione di fatture già emesse.
Ben diversamente, come sappiamo, nell’era delle FE la fattura non si considera emessa se non transita per lo SDI e inoltre i controlli automatici e l’identificazione in modo univoco di ogni documento [operati dal sistema] riducono praticamente a zero questi profili di rischio.
Il che ha ridotto parecchio, come accennato, l’importanza della numerazione progressiva attribuita al documento emesso [in questo caso] dalla farmacia; lo SDI, d’altra parte, effettua i controlli di unicità proprio al fine di intercettare e impedire l’inoltro di una fattura già trasmessa ed elaborata, rendendo in tal modo – è vero – tecnicamente impossibile emettere due fatture con lo stesso numero/anno, ma allo stesso tempo consentendo di fatto “salti” appunto nella numerazione.
Di conseguenza, una “svista” come quella che Lei segnala – pur sempre da evitare, ovviamente, per intuibili ragioni – dovrebbe [e il condizionale è d’obbligo perché il rischio di incappare in un verificatore particolarmente pignolo e “formalista” è sempre presente] costituire errore non sanzionabile in quanto, come diciamo nel titolo, “meramente” formale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 5-bis del D.Lgs. 472/1997 secondo il quale “(n)on sono […] punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
La vicenda, in definitiva, sembra pertanto chiara.
(stefano civitareale)
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