[…che non si applica ai soci, farmacisti e non farmacisti, di mero capitale]
Già da titolo e sottotitolo avrete compreso appieno la grandissima importanza – teorica e pratica – della sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 5 febbraio 2020 [Pres. Aldo Carosi, Red. Mario Rosario Morelli], quindi depositata e pubblicata ieri in G.U.
Intanto, trascriviamo quel che al riguardo abbiamo brevemente osservato nella Sediva News del 30.07.2019
“Un’ordinanza molto ben articolata ed esaustiva di un Collegio arbitrale – rituale, naturalmente – ha rimesso alla Corte costituzionale la questione accennata nel sottotitolo che viene tuttavia circoscritta [gli arbitri non si sono sentiti di andare oltre…] alle società di capitali titolari di farmacia e a tutti coloro che vi partecipino, farmacisti e non farmacisti.
La causa di incompatibilità prevista sub c) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91 [tra lo status di socio e “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”] viene considerata nell’ordinanza sospetta di contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 11, 35, 41, 47 e 117 comma 1 della Cost.: personalmente ci ha sorpreso in termini positivi il richiamo dell’art. 47 [“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito, ecc.”], ma è l’intero provvedimento arbitrale che ci convince, se prescindiamo dal dubbio sulla rilevanza della questione, come spiegheremo a tempo opportuno.
Ricordiamo che lo stato dell’arte vede in questo momento una sola sentenza di merito sul tema specifico e si tratta di Tar Lazio n. 5557/2019 (v. Sediva News dell’8 maggio 2019 “Il lavoratore dipendente o autonomo è incompatibile con lo status di socio solo se farmacista…”) che, è vero, “assolve” come meri capitalisti soltanto i non farmacisti, ma anche questa può essere considerata una… breccia, destinata in ogni caso a essere estesa anche ai farmacisti laddove la Corte – ritenendo fondata l’eccezione – circoscrivesse il disposto sub c) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91, alla luce della l. 127/2017, alle sole società di persone titolari di farmacia [perché oltre probabilmente non potrebbe andare], e provvedesse quindi con una sentenza c.d. interpretativa o una decisione del genere.
Ma anche qui è difficile avanzare previsioni”.
Ora però, con sorprendente e meritoria velocità, la Corte ha risposto e questo è il dispositivo: “Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione all’art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dall’art. 1, comma 157, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 35, 41, 47 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Collegio arbitrale rituale nominato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania, con le due ordinanze indicate in epigrafe”.
Che vuol dire? È presto detto, perché “Nel merito, la questione non è fondata per erroneità della interpretazione della norma denunciata”: siamo dunque in presenza della classica sentenza interpretativa, dove cioè la Corte dichiara non fondata la questione posta soltanto perché assume un’interpretazione della disposizione incriminata diversa da quella posta a fondamento dell’ordinanza di rimessione [che in questo caso erano le due ordinanze del Collegio Arbitrale catanese].
Infatti, precisano qui i giudici delle leggi, “alla stregua degli stessi criteri ermeneutici di cui all’art. 12 delle Preleggi è dato pervenire pianamente alla conclusione che – diversamente da quanto presupposto dal Collegio rimettente – la causa di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991 non è riferibile ai soci, di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia”.
Dando in sostanza il giusto rilievo – gravemente trascurato sia [come più volte abbiamo sottolineato] dal parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato che dalla stessa Adunanza Plenaria, e ricorderete certamente entrambi i provvedimenti – alla sopravvenuta l. 124/2017 sulla concorrenza, la Consulta rileva condivisibilmente che “l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo – che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l’esercizio esclusivamente a società di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell’assoluta prevalenza dell’elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale –, coerente (quella incompatibilità) non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest’ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità che la titolarità nell’esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata, anche da società di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia più ora limitata ai soli farmacisti iscritti all’albo e in possesso dei requisiti di idoneità. Ragion per cui non è neppure più ora indispensabile una siffatta idoneità per la partecipazione al capitale della società, ma è piuttosto richiesta la qualità di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio”.
E quindi, chiarisce ulteriormente la Corte, “essendo consentita, nell’attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l’incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991”.
Queste note vengono redatte per la verità un po’ frettolosamente ma non crediamo di sbagliare assumendo come estensibile il dictum interpretativo della Corte anche ai soci accomandanti – anche se non possiamo prevedere quale sarà nel concreto il comportamento di Comuni e Asl – perché la ratio dell’inapplicabilità di tale figura di incompatibilità [stiamo parlando sempre, attenzione, solo di quella con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”] anche al socio accomandante sembra perfettamente la stessa assunta a base della sua inapplicabilità a chi partecipi ad una società di capitali titolare di farmacia.
Ma deve sempre restare ben fermo che quest’ultimo [come dunque anche il socio accomandante] – farmacista o non farmacista, si badi – non deve venire “in alcun modo coinvolto nella gestione della farmacia o della società”, e dunque non essere né ovviamente un socio accomandatario, né meno che mai il socio di una snc, tutti per definizione gestori dell’esercizio sociale, ma neppure [soci farmacisti e soci non farmacisti] amministratori o consiglieri di CdA o dirigenti apicali della società come, a maggior ragione, neppure [se socio farmacista] direttore responsabile della farmacia sociale, quel che del resto la Corte precisa espressamente.
È una novità di enorme rilevanza, come detto all’inizio, e saranno tanti [ma forse non troppi…] a brindare: ci viene in mente d’acchito la lunga odissea al Tar Lazio e al CdS – di cui via via abbiamo dato conto – di una farmacista professoressa universitaria che è stata da ultimo e definitivamente fermata anche dal Consiglio di Stato.
Una vicenda, anche questa, che da una parte e/o dall’altra potrà/dovrà essere riaperta e premiare quindi la grande tenacia e perseveranza dell’interessata.
Naturalmente avremo occasione, dopo qualche momento ulteriore di riflessione, di tornare su un tema così dibattuto specie in questi ultimi due anni, anche se ce ne sono altri che attendono anch’essi un intervento revisionistico del giudice amministrativo, o costituzionale, o comunitario.
(gustavo bacigalupo)
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