Ho letto i numerosi vostri articoli sull’obbligo vaccinale dedicati a noi farmacisti: io sono stata personalmente e legalmente esentata con certificato del 28 dicembre u.s., che però indica come termine ultimo il 31 gennaio 2022: oggi che siamo nella prima metà di febbraio sono costretta a farmi rilasciare un nuovo certificato?

Il certificato di esenzione vaccinale, previsto dal comma 2 dell’art. 4 del dl 44/2021 [così come delineato nei contenuti dalla circolare del Ministero della Salute con prot. n. 35309-04/08/2021-DGPRE del 4 agosto 2021, ora modificata dal DPCM del 4 febbraio 2022], deve contenere nella sezione che include il QR code:

–   i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

   l’identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

e, nei dettagli della certificazione, anche:

   la malattia o l’agente bersaglio: «COVID-19»;

   la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti

SARS-CoV-2/COVID-19.»;

   la data di inizio validità della certificazione;

–   la data di fine validità della certificazione, ove prevista;

–   il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;

–   il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS;

   l’ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.

Questi sono i requisiti tecnici del certificato di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, che dal 7 febbraio 2022 [data di efficacia del DPCM del 4 febbraio 2022] è rilasciato esclusivamente in modalità digitale.

Entro venti giorni da tale data, perciò entro il 27 febbraio, i certificati – precedentemente emessi in modalità cartacea [secondo cioè le indicazioni impartite a suo tempo dal Ministero della Salute] – sono riemessi in modalità digitale su richiesta dell’interessato al medico certificatore: decorso tale termine  e quindi dal 28 febbraio p.v., attenzione, cesserà la validità delle certificazioni precedentemente emesse in modalità cartacea.

In particolare, ai fini naturalmente della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, è prevista l’apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code) che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza quindi rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

La durata della validità massima del certificato è variata nel corso degli ultimi mesi, perché dapprima il Ministero della Salute – con circolare prot. n.  35309-04/08/2021-DGPRE del 4 agosto 2021 – ha indicato il termine ultimo di efficacia dei certificati di esenzione del 30 settembre 2021, per poi, con altre circolari, prorogarne la validità sino al 30 novembre e successivamente al 31 dicembre 2021, al 31 gennaio 2022 per poi da ultimo, con circolare n. 0005125-25/01/2022, posticiparne la durata sino al 28 febbraio 2022.

Concludendo, nel Suo caso il certificato di esenzione dall’obbligo vaccinale – che prevedeva come termine di efficacia il 31 gennaio 2022 [ma poteva esserlo fino al 30 settembre se rilasciato in agosto] – in conseguenza delle proroghe citate è tuttora valido e lo rimarrà sino al 28 febbraio 2022, data in cui come abbiamo appena visto, cesserà l’efficacia dei certificati di esenzione cartacei con la conseguenza che, da allora, o si è in possesso del digitale oppure l’interessato non può ritenersi più esentato.

Il tutto, beninteso, fatti salvi successivi e ulteriori provvedimenti.

(aldo montini – gustavo bacigalupo)

 

 

 

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