Ho aderito al protocollo del 3 gennaio 2022 e il liceo vicino alla mia Farmacia, che ha tre dipendenti, mi ha chiesto la fornitura di mascherine FFP2 invitandomi a compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Alcune sue voci però non mi sono chiare: soprattutto non capisco esattamente cosa il testo intenda quando mi chiede se sono in regola con il diritto dei lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999 e cosa vuol dire trovarsi in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ.
Vi chiedo qualche delucidazione, precisandovi che io non ho partecipazioni in nessuna società dato che sono titolare individuale della farmacia.

L’art. 19 del dl 27 gennaio 2022 n. 4 [Decreto Sostegni Ter] consente alle Farmacie aderenti al protocollo d’intesa tra il Ministro della salute, il Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnitetra del 3 gennaio u.s., che ha fissato il prezzo calmierato delle mascherine FFP2 ad euro 0,75, di fornire tempestivamente le mascherine FFP2 alle istituzioni scolastiche che ne abbiano fatto/facciano richiesta.

Con nota del 1° febbraio 2022, il Ministero dell’Istruzione ha dato le prime indicazioni per le scuole e, per quel che a noi può interessare, l’istituto, dopo aver verificato il fabbisogno dei dispositivi di protezione per gli alunni e il personale in auto-sorveglianza [che, ricordiamo, hanno l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per dieci giorni], individua la Farmacia – tra quelle aderenti al protocollo, evidentemente – e prende al più presto contatto con essa per concordare gli aspetti operativi.

Il dirigente scolastico [il preside di una volta] predispone l’ordinativo di fornitura “alla farmacia prescelta, da trasmettersi via email o brevi manu alla farmacia medesima” che dovrà sottoscriverlo per accettazione.

E quel che il “Suo” liceo Le ha chiesto è in realtà la classica dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale, in particolare, Lei dovrà dunque dichiarare di non versare in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016, il cui comma 5 [trascurando qui le intuibili incompatibilità sul piano penale e disciplinare] prescrive – al punto i) – che la farmacia [in questo caso, ovviamente] dichiari di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili, ricordando a questo riguardo che l’art. 3 comma 1 della l. 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura di:

  • uno se occupano da 15 a 36 dipendenti,
  • due lavoratori se occupano da 37 a 50,
  • il 7% se ne occupano più di 50.

Nel Suo caso, pertanto, avendo Lei alle dipendenze solo tre unità lavorative non sussiste nessun obbligo di assunzione di categorie c.d. protette.

Passando all’altro Suo interrogativo, sempre il citato comma 5 dell’art. 80 stabilisce – al successivo punto m) – che le stazioni appaltanti escludono dalla procedura d’appalto gli operatori economici che “si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

Ora, l’art. 2359 cod.civ. [è una disposizione ben nota a chi partecipa a società titolari di farmacie…] disciplina le società controllate o collegate, individuandole, in sintesi, in quelle:

1) in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3) che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

In definitiva, da quel che ci è parso di capire, almeno per la fornitura di mascherine FFP2 alle scuole, Lei non dovrebbe versare in nessuna situazione di incompatibilità.

(aldo montini – gustavo bacigalupo)

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