[…“ripesca” spese eventualmente già sostenute]
Sono titolare di farmacia rurale sussidiata e vorrei utilizzare il contributo previsto dal PNRR per effettuare i lavori di ristrutturazione del locale. Posso considerare nel totale delle spese solo i costi sostenuti dopo la pubblicazione dell’avviso, o anche quelli sostenuti antecedentemente?
Prima di rispondere adeguatamente al quesito, sembra opportuno riepilogare brevemente le caratteristiche del contributo che – come abbiamo segnalato alla fine dello scorso anno – viene concesso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale in ordine all’iniziativa avviata nel quadro del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR).
La Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR – precisa l’Agenzia – è finalizzata a supportare le farmacie rurali nei centri con meno di 3.000 abitanti per ampliare la disponibilità sul territorio di servizi sanitari “di prossimità”, garantendo una migliore offerta alla popolazione delle aree “marginalizzate”, e in particolare:
- partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare;
- fornendo prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche;
- erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale;
- monitorando pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico.
Rendiamo qui cliccabile l’elenco degli interventi/dispositivi rientranti nel PNRR, che individua tra l’altro importanti investimenti agevolati, come ad esempio l’automazione del magazzino.
La dotazione complessiva dell’avviso, come abbiamo già ricordato, è di 100 milioni di euro di contributo pubblico, equamente ripartita tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord e – coerentemente con l’impostazione del PNRR, che fissa dei target per rappresentare l’avanzamento degli investimenti – mira a finanziare almeno 500 farmacie rurali entro dicembre 2023 e 2000 esercizi entro giugno 2026.
L’avviso prevede la concessione di un aiuto [in regime “de minimis”] sotto forma di contributi a fondo perduto – una tantum – che saranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili sulla base di una procedura che, come al solito, favorisce le prime farmacie che presenteranno online la domanda e che in ogni caso potranno coprire fino ai due terzi del costo totale dell’investimento effettuato.
La richiesta di partecipazione all’avviso deve essere presentata nel periodo compreso tra le ore 12:00:00 del 29 dicembre 2021 e le ore 23:59:59 del 30 giugno 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma [accessibile, come ormai è la regola, solo con le credenziali SPID] che rendiamo qui cliccabile per un accesso diretto:
https://farmacierurali.agenziacoesione.gov.it/
Rispondendo ora al quesito, l’Agenzia per la Coesione territoriale ha chiarito che – al fine di agevolare “massivamente” la partecipazione al bando da parte delle farmacie rurali sussidiate – l’ammissibilità alla contribuzione pubblica è riferita a tutte le spese sostenute a decorrere dal 1° febbraio 2020 [e non dal 28 dicembre 2021, come in precedenza indicato dalla stessa Agenzia in successivi “chiarimenti”] ovviamente riconducibili ai beni e servizi analiticamente descritti sempre negli allegati del bando emesso.
“Pertanto, allorché si faccia riferimento alla opzione tra dotazione da acquisire e dotazione già in possesso, quest’ultima deve intendersi riferita a tutti quei beni già in possesso della farmacia rurale prima della data del 1° febbraio 2020.
In tal senso, nei documenti allegati all’Avviso e nella piattaforma, allorché si faccia riferimento ai dispositivi già in possesso della farmacia alla data di presentazione della domanda di partecipazione, questa deve sempre intendersi quale data del 1° febbraio 2020” [così testualmente la recente rettifica dell’Agenzia per la Coesione alla FAQ n. 3].
Per le farmacie che [ma non è il Suo caso] hanno già provveduto a inviare la domanda di partecipazione senza considerare gli acquisti effettuati prima del 28 dicembre 2021 (data di pubblicazione del bando), sarà possibile – attenzione – rettificarla mediante la retrocessione dello stato della domanda da “inviata” a “bozza” (allegato 2 all’Avviso, par. 3: “Bozza: l’utente ha compilato in modo parziale o completo la domanda per la richiesta di finanziamento, ma la domanda di partecipazione non è stata inviata dall’utente”).
Successivamente, sarà l’Agenzia a comunicare via pec a tutti i soggetti interessati – sia per le domande inviate che per quelle in “bozza” – le modalità operative per poter procedere alla modifica della domanda di partecipazione inserendo spese non considerate in precedenza e invece ammesse per effetto della precisazione contenuta nella rettifica della FAQ n. 3.
Rammentiamo, per concludere, che il termine ultimo per la realizzazione delle attività progettuali, necessarie all’accesso al contributo, non può andare oltre il 31 dicembre 2024, termine infatti entro il quale il farmacista è tenuto a dimostrare la completa realizzazione del progetto presentando entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’intervento la documentazione a supporto.
Il dossier deve essere conservato – in formato cartaceo/elettronico – per cinque anni dalla data di svincolo della polizza assicurativa [necessaria anch’essa per ottenere il contributo] per un’eventuale verifica da parte dell’Agenzia o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.
(andrea raimondo)
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