Io e mia moglie siamo soci al 50% della snc titolare della farmacia proveniente da mio suocero; l’amministrazione la tiene perciò mia moglie ma purtroppo, per tante ragioni, ci stiamo separando.
Proprio per questa situazione personale ho deciso di controllare la correttezza dell’amministrazione, scoprendo che probabilmente lei ha distratto a suo favore almeno 100mila euro.
Il suo avvocato, davanti alle mie contestazioni, ha minacciato la paralisi della società con il conseguente suo scioglimento.
È un rischio concreto?
Se sorge un dissidio insanabile tra i soci di una snc, tale dunque da paralizzare nei fatti – almeno in gran parte – la stessa attività sociale, potrebbe effettivamente prospettarsi, anche secondo la giurisprudenza, quello che Lei chiama un “rischio concreto”, cioè un’ipotesi di impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale che, ai sensi dell’art. 2272, c.c., n. 2, comporta/può comportare lo scioglimento della società.
Perciò, l’avvocato di Sua moglie Le ha tratteggiato un quadro abbastanza fedele di quel che in astratto potrebbe accadere, anche se non è detto che lo scioglimento e la messa in liquidazione di una società di persone sia sempre una soluzione da evitare a ogni costo, perché anzi in qualche circostanza [specie se una clausola statutaria abbia accortamente disciplinato questo momento della vita sociale] si tratta di uno scenario che può essere perfino la… panacea di tutti i mali, e certo migliore della continuazione di un rapporto ormai ingestibile.
In ogni caso, nelle società di persone, soprattutto se composte da due soli soci come la vostra, il dissidio tra loro – laddove imputabile al comportamento di uno dei due [Sua moglie, ad esempio] che si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali e/o ai famosi doveri di fedeltà, lealtà, diligenza, correttezza, ecc., inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario e ancor più all’incarico di amministratore in via esclusiva – rileva o può rilevare:
- come giusta causa di recesso del socio adempiente [quindi in questo caso Lei], il quale potrà perciò recedere dalla società, e naturalmente in una snc di dimensioni ridotte la sottrazione/distrazione da parte dell’unico amministratore di una somma così importante può essere indubbiamente un grave inadempimento e quindi configurare di per sé una (più che) giusta causa per uscire unilateralmente dalla società;
- oppure, in alternativa, come causa di esclusione dell’altro socio [su questo tema v. Sediva News del 4 novembre u.s.],
mentre può essere meno facile azionare il dissidio come causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2272 c.c., n. 2, non sembrando la situazione tale, almeno qui, da rendere “impossibile” il conseguimento dell’oggetto sociale, se non altro per la possibile esperibilità nel concreto di uno dei due rimedi appena descritti.
Ma sta di fatto, in conclusione, che – potendo Lei dimostrare le… malversazioni dell’altro socio – nessuna delle tre strade [recesso, esclusione, scioglimento] Le è in realtà preclusa e dunque in ultimissima analisi saranno anche le dovute considerazioni sul piano fiscale a suggerirLe l’uno o l’altro dei tre percorsi indicati.
(gustavo bacigalupo – aldo montini)
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