Salve proroghe dell’ultim’ora, dal 1° gennaio 2023 – come reso noto anche da Federfarma – cesserà il regime Iva di esenzione relativo ai beni e servizi necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Si tratta, lo ricordiamo, delle cessioni:
– della strumentazione per diagnostica;
– dei vaccini;
nonché delle prestazioni di servizi relativi:
– all’esecuzione di tamponi e altri test diagnostici;
– all’inoculazione dei vaccini.
In particolare per le cessioni sarà applicabile l’aliquota Iva del 5% restando confermato – alla stregua di quello che accadeva fino a oggi – il metodo della ventilazione dei corrispettivi per le farmacie che intendono avvalersene.
Per i servizi, invece, verrà mantenuto un regime di esenzione ma con la sostanziale differenza che lo stesso – facendo capo non più alla normativa emergenziale antiCovid bensì alla disposizione ordinaria dell’art. 10 n. 18 del Dpr. 633/72 (relativo alle prestazioni di diagnosi e cura effettuate nell’esercizio di professioni sanitarie riconosciute) – non consentirà più la detrazione “a monte” dell’Iva corrisposta sugli acquisti dei beni/prestazioni di servizi afferenti alle suddette prestazioni.
Troverà quindi applicazione, sempre secondo le regole ordinarie, il c.d. “pro-rata” e cioè la disposizione per cui, se tali prestazioni dovessero superare lo 0,50% dei ricavi complessivi della farmacia, diverrebbe indetraibile per pari quota l’Iva a credito pagata “a monte” ai fornitori contraendo così, almeno potenzialmente, il margine commerciale di queste prestazioni.
Sarà pertanto necessario, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Associazioni di categoria e con l’assistenza delle software house, adeguare opportunamente sia il gestionale che il RT.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!