Mi preoccupa moltissimo la Vs. news “SOSTANZE INFIAMMABILI…DA CONSERVARE IN FARMACIA”…
Devo avere un armadio apposito dove conservare anche piccole quantità di Etanolo 96% (obbligatorio)?
Non c’è una “deroga” sulle quantità conservate?
Ai controlli da parte dell’ASL non ci è mai stato contestato nulla.

Non è la sola email che abbiamo ricevuto sull’argomento: evidentemente la Sediva News del 14 luglio – egregiamente curata da Valeria S. – ha creato qualche incertezza e magari anche un po’ di imbarazzo [giustificato o meno che sia…].
E allora abbiamo scelto questa Sua email perché più rispondente – da quel che ci è parso – alle esigenze espresse in questi giorni da alcuni Suoi colleghi.
A noi sembra però che la normativa sullo stoccaggio di prodotti infiammabili sia proprio quella indicata nella Sediva News appena citata, e cioè la UNI EN 14470-1, pubblicata in Italia il 1° gennaio 2005.
Per completezza dell’informazione, ricordiamo – traendo le considerazioni da Internet – che le norme UNI EN sono standard tecnici sviluppati dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) che recepiscono e applicano a livello nazionale le norme europee (EN) emanate dal Comitato Europeo di Normazione (CEN).
In sostanza, quando una norma europea (EN) viene adottata in Italia, diventa – per l’appunto – una norma UNI EN, ed è questo un processo che assicura evidentemente l’uniformità della normativa tecnica in tutta Europa e di conseguenza, come abbiamo appena riferito, in Italia.
Tuttavia, tornando all’argomento specifico da Lei posto, sarebbe forse necessario verificare anche – caso per caso – che la certificazione sia stata rilasciata dopo aver effettuato il test in camera a fuoco, fermo che – sia nel test report che nel certificato – devono essere riportati la norma in base alla quale è stato effettuato il test in camera a fuoco, il risultato ottenuto e il modello di armadio testato.
Inoltre, la classificazione di questi armadi è effettuata mediante test al fuoco che certifica altresì il grado REI, perché naturalmente l’armadio deve essere in grado di resistere per “x” minuti all’incendio, assicurando al tempo stesso la tenuta ai fumi di combustione e l’isolamento termico; in commercio esistono del resto armadi con REI 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti, fino al massimo di 90 minuti e la distinzione viene solitamente indicata con il termine TYPE seguito dal numero corrispondente ai minuti di resistenza al fuoco certificati (TYPE 15 per 15 minuti, TYPE 30 per 30 minuti, ecc.).
Questi armadi per infiammabili devono ridurre al minimo – come d’altronde è intuitivo – i vapori immessi nell’ambiente di lavoro grazie alla ventilazione forzata del vano interno e devono prevenire il rischio di perdita accidentale del contenuto, grazie (generalmente) a una vasca di raccolta dei liquidi che deve avere a propria volta una capacità pari al 110% del volume del contenitore più capiente conservato nell’armadio stesso.
I liquidi infiammabili che necessitano di basse temperature devono essere conservati in frigoriferi anti-deflagranti alimentati tramite interruttore preferenziale separato.
Da quel che leggiamo, però, Lei riterrebbe plausibile che la normativa indicasse [anche] i limiti di capacità dei contenitori al di sotto dei quali non fosse/sia necessario dotarsi di armadi con tali finalità, ma – per quel che ci consta e ricordando anche a noi stessi di non essere certo degli esperti in materia – non sembra siano previsti limiti di alcun genere e quindi neppure… deroghe, piaccia o non piaccia.
Infine, e questo francamente almeno un po’ non può non sorprenderci, le farmacie parrebbero ignorare questi aspetti come se davvero quella normativa fosse nei fatti disapplicata in Italia [o vicende del genere…], come è vero d’altra parte che – quel che peraltro risulta anche a noi – le Asl, né durante le loro ispezioni, né diversamente o altrimenti, non si sono mai preoccupate di muovere la benché minima contestazione a chicchessia su questi problemi o pseudo tali.
Ribadendo, insomma, i nostri limiti conoscitivi in temi di questo tipo, all’interrogativo del titolo siamo costretti – attendendo tempi migliori – a rispondere affermativamente, e dunque confermare quel che abbiamo già sottolineato più volte.

(gustavo bacigalupo)

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Questa è la Sediva News conclusiva della stagione e quindi da oggi sono sospese le ns. pubblicazioni che riprenderanno

Lunedì, 15 settembre 2025

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I ns. Uffici, invece, chiuderanno dall’11 al 14 agosto, ma in questo brevissimo lasso di tempo potrete contattarci – in caso evidentemente di indifferibile necessità – chiamando uno dei seguenti numeri:

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(e anche a chi “rientra”)

 

(Studio Bacigalupo Lucidi)

 

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