Sono socio di una snc titolare di farmacia e l’anno scorso abbiamo assunto un farmacista dipendente con un contratto full time che ci ha recentemente comunicato che inizierà un nuovo lavoro part time.
Noi temiamo che possa essere difficile per lui mantenere l’attuale rendimento e vorremmo in qualche modo opporci.

Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, “la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”.

Tale limite – giova precisarlo – non si riferisce al singolo contratto di lavoro, ma al complesso dei rapporti di lavoro in capo allo stesso dipendente [indipendentemente che si tratti di rapporti full time o part time].

Ora, restando nella vicenda che il quesito descrive, il d.lgs. 104/2022 ha sancito [fermo il citato limite delle 48 ore settimanali] l’impossibilità per il datore di lavoro di vietare al dipendente lo svolgimento di altra attività lavorativa in orari evidentemente diversi, sempre che tuttavia:

  • non venga pregiudicata la salute e la sicurezza del lavoratore, come potrebbe configurarsi nel caso di violazione della normativa in materia di durata dei riposi e della loro fruizione;
  • la diversa e ulteriore attività lavorativa non sia in conflitto d’interessi [anche potenziale] con quella “principale”.

Se, quindi, il nuovo lavoro part time del vs. collaboratore non comporta lo “sforamento” del limite settimanale di 48 ore e/o non si concretizza una delle due condizioni sopra esposte, diventa complicato per voi ostacolare lo svolgimento da parte del dipendente – nel suo “tempo libero” – di altre attività lavorative e perciò impedire che egli possa sottoscrivere ulteriori rapporti lavorativi, evidentemente con altre farmacie.

Peraltro, tenuto conto che l’attuale rapporto con voi è full time, pare  difficile che nel concreto il vs. collaboratore possa formalizzare altri rapporti che contengano in 48 il numero delle ore complessive del suo lavoro settimanale, anche perché le 8 ore che egli avrebbe “disponibili” per un secondo rapporto sembrano effettivamente insufficienti per rendere il rapporto stesso soddisfacente per l’“altra farmacia” [se non vogliamo, s’intende, ipotizzare ore di lavoro prestate… “in nero”].

(giorgio bacigalupo)

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