I contributi a fondo perduto assegnati a seguito dell’emergenza sanitaria non vengono messi in pericolo neppure quando il beneficiario abbia debiti con la Pubblica Amministrazione, nel caso, ad esempio, che risultino messe a suo carico una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore a 5.000 euro.

Questo, in sintesi, è quanto prevede il dl n. 209/2021 pubblicato nella GU dell’11/12/2021.

Come vediamo, quindi, non trova in questo caso applicazione la ben nota disposizione normativa di carattere generale, per la quale la PA [e naturalmente anche le Agenzie fiscali], prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, deve controllare se il contribuente risulta inadempiente agli obblighi tributari.

Il provvedimento ha efficacia retroattiva, cosicché – anche se l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha già accertato e comunicato l’inadempienza del beneficiario del contributo all’Agenzia delle Entrate – l’importo della misura gli va comunque corrisposto.

Insomma, non si corre il rischio di vedersi rifiutare dalla PA il pagamento del contributo a fondo perduto neppure se gravano “carichi pendenti”.

                                                                        (marco righini)

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