La Asl ha classificato la mia farmacia come rurale sussidiata ma con fatturato superiore ad € 450.000, addebitandomi perciò una scontistica più alta. Il calcolo della ASL comprende la somma dei fatturati lordi di etici, integrative e DPC, scorporando solo l’iva.
Attenendoci invece al solo fatturato lordo dei farmaci etici “deivato” non supererei il tetto di € 450.000.
Mi chiedo quali probabilità di successo avrei agendo in giudizio per il passato.

Preliminarmente ricordiamo che a far data dal 1° gennaio 2018 il limite di fatturato annuo SSN delle farmacie rurali sussidiate per l’applicazione dello sconto nella misura fissa dell’1,50% – in luogo di quello calcolato per fasce di prezzo – è stato elevato a € 450.000 [rispetto al precedente tetto di € 387.642,67].
Dal punto di vista della metodologia di calcolo, invece, la Legge di Bilancio 2019 [con l’introduzione del comma 40 bis all’art. 1 della L. 662/1996] ha stabilito che con decorrenza 1° gennaio 2019 – ai fini dell’applicazione dello sconto SSN – il conteggio da effettuare per la determinazione del fatturato annuo delle farmacie in regime di Servizio Sanitario Nazionale è il seguente:

il fatturato per i farmaci ceduti in regime SSN, al lordo del ticket (totale), e al netto dell’Iva e dello sconto SSN

meno

il ticket “variabile” al netto dell’Iva, corrispondente cioè alla quota, a carico dei cittadini, della differenza di prezzo tra il medicinale generico e quello branded (ex art. 7, comma 4, del D.L. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. 405/2001)

più

il fatturato della remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto (DPC)

più

il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale

meno

le trattenute convenzionali di legge

meno

 la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i “nuovi” servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale ai sensi del D.Lgs. 153/2009

 

*****

Va anche precisato al riguardo che per gli anni antecedenti al 2019, come confermato sia dal Parere del Consiglio di Stato, n. 1699 del 02/07/2018, che dalla Nota del Ministero della Salute – Ufficio legislativo del 22/01/2018, il fatturato Ssn si sarebbe dovuto calcolare [N.B. il condizionale è d’obbligo perché in passato si è assistito a comportamenti talora difformi tra le varie Regioni] al netto del “ticket”, dell’iva, degli sconti SSN, delle DPC e dell’assistenza integrativa e protesica.

Pertanto, se il fatturato SSN della Sua farmacia calcolato secondo le modalità appena ricordate – avesse superato il tetto di € 450.000 per gli anni dal 2018 in avanti e quello di € 387.642,67 per le annualità pregresse, Lei non avrebbe diritto all’applicazione dello sconto ridotto; nel caso contrario potrebbe invece tentare la via giudiziaria anche sulla scorta delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 40 bis della L. 662/1996 e i chiarimenti ministeriali e del CdS citati.

 (stefano lucidi – mauro giovannini)

 

 

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