Eccoci dunque alla soglia del contante di Euro 1.000, che era quella programmata tempo fa dal Governo.
Infatti, l’art. 49, commi da 1 a 3bis, del D.Lgs. n. 231/2007 [c.d. Decreto Antiriciclaggio], come modificato dal dl. 124/2019 [Decreto fiscale 2020], prevede l’abbassamento del limite d’uso del contante – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – a 1.000 euro, cioè in realtà a 999,99 euro, ricordando che fino al 31 dicembre la soglia è ancora quella di 2.000 euro.
Il limite vale anche quando il trasferimento di denaro viene operato con più pagamenti inferiori al tetto, quando appaiano artificiosamente frazionati.
Teniamo presente che un’operazione è considerata “frazionata” [sotto questo profilo] quando – realizzata attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a quel limite [di 1.000 euro], effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo di sette giorni – è di valore complessivamente pari o superiore al tetto stabilito, fermo che, perché un’operazione possa ritenersi frazionata, devono comunque sussistere elementi che convergano univocamente in tal senso.
Senonché, a questo specifico riguardo, una faq del Mef chiarisce che non c’è violazione se il trasferimento complessivamente eccedente la soglia discende da più operazioni distinte [ad esempio, nel caso di singoli pagamenti presso le singole casse di un cash and carry], né quando la pluralità dei pagamenti è legata ad una stessa operazione [ad esempio, i contratti di somministrazione] né, infine, se i pagamenti sono la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti [ad esempio, il pagamento a rate].
In questi casi, comunque, l’amministrazione finanziaria può/deve valutare – fattispecie per fattispecie – la ragionevole sussistenza o meno dei presupposti per considerare le varie operazioni frazionate artificiosamente, cioè con lo specifico scopo di eludere il divieto di legge.
Da ultimo, nei confronti di chi contravviene alle disposizioni sulle limitazioni all’uso del contante è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro [art. 63, comma 1, del Decreto Antiriciclaggio], valori che sono per di più quintuplicati (!) in caso di violazioni riguardanti importi superiori a 250.000 euro.
(andrea raimondo)
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