Durante l’anno, come sapete, l’iva sugli acquisti può essere detratta nel mese o nel trimestre al cui interno ricade in pratica la data [che, tecnicamente, segna anche l’esigibilità dell’imposta] della fattura, sempreché però questa sia ricevuta – elettronicamente, quindi fa fede la data attribuita dallo SdI – e registrata in contabilità entro il 15 del mese successivo.

Ma a fine anno la situazione cambia del tutto.

Infatti, come abbiamo ricordato anche a fine 2019 e a fine 2020, il combinato disposto degli artt. 25 del D.P.R. 633/1972 e 1 del D.P.R. 100/1998 determina – per le fatture ricevute tra la fine di un anno e l’anno successivo – un trattamento diverso rispetto alle regole che operano in corso d’anno.

Scendendo nel dettaglio, ma tentando di semplificare quanto più possibile l’argomento, anche al termine di quest’anno potremmo pertanto avere [e avremo] le seguenti situazioni:

  • fatture datate dicembre 2021 e ricevute e registrate nello stesso mese di dicembre: la detrazione potrà essere operata nella liquidazione IVA di dicembre o del IV trimestre 2021, ed è il caso della fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta da parte dello SdI il 31 dicembre 2021 e annotata nel registro IVA acquisti lo stesso giorno;
  • fatture datate dicembre 2021 ma ricevute a gennaio 2022: devono essere registrate nel mese di gennaio 2022 o del I trimestre 2022, per confluire quindi nella liquidazione IVA di tale mese/trimestre [e non in quello di dicembre 2021/IV trimestre 2021], ed è il caso della fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta dallo SdI il 3 gennaio 2022 e annotata nel registro IVA lo stesso giorno;
  • fatture datate dicembre 2021, ricevute a dicembre 2021 ma registrate a gennaio 2022 [o anche successivamente ma non oltre il 30 aprile 2022]: per queste, esclusa [proprio perché registrate dopo il 31 dicembre] la detraibilità dell’iva nel dicembre o nel IV trimestre, sarà possibile detrarre l’imposta nella dichiarazione annuale IVA 2022 [relativa al periodo d’imposta 2021], da presentare entro il 30 aprile 2022, ed è il caso delle fatture datate 30 dicembre 2021 e ricevute dallo SdI lo stesso giorno, ma annotate nel registro IVA acquisti il 5 gennaio 2022;
  • fatture datate dicembre 2021, ricevute a dicembre 2021 ma registrate dopo il 30 aprile 2022: per tali fatture, per poter beneficiare della detrazione dell’IVA in essa contenuta, sarà indispensabile presentare la dichiarazione annuale IVA 2022 integrativa, ed è il caso delle fatture datate 30 dicembre 2021 e ricevute dallo SdI lo stesso giorno, ma annotate nel registro IVA acquisti [ad esempio] il 3 maggio 2022.

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Il quadro delle varie evenienze a questo punto sembra abbastanza chiaro e dunque [lo avrete forse rilevato] vi suggerisce – e del resto questo potrebbe esservi stato già richiesto da qualche vs. fornitore particolarmente “sensibile” a tali tematiche – di esprimere immediatamente al fornitore stesso il consenso ad anticipare la fatturazione di dicembre, in modo che vi pervenga in questo stesso mese e possa così partecipare [essendo evidentemente annotata nel mese di dicembre] alla liquidazione IVA di dicembre 2021.

Anzi, senza necessariamente dover attendere l’invito dei vs. fornitori, sarebbe forse opportuno prendere rapidamente contatto con loro proprio ai detti fini, a meno che naturalmente non ostino particolari situazioni contabili e/o finanziarie della farmacia.

                                                                              (andrea raimondo)

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