[… il punto sul trattamento fiscale]

È un tema che dobbiamo evidentemente affrontare anche quest’anno, perché in occasione delle festività natalizie è in pratica consuetudine che le farmacie offrano omaggi ai propri clienti/fornitori e/o al personale dipendente.
Quindi qualche chiarimento sugli aspetti fiscali delle varie ipotesi potrà essere utile e però anche in questa occasione – come negli altri anni – faremo comunque una distinzione [come ricordiamo nel titolo] tra i beni e/o servizi offerti ai dipendenti e beni e/o servizi erogati ai clienti e/o ai fornitori, cioè ai soggetti “esterni” alla farmacia.

  • OMAGGI AI DIPENDENTI

Qui il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare quale omaggio ai dipendenti e/o ai soggetti fiscalmente assimilati [come i co.co.co, i collaboratori all’impresa familiare, i prestatori di lavoro autonomo occasionale] il trattamento è il seguente:

  • Iva – L’imposta assolta sugli acquisti di questi beni – quando, beninteso, non si tratti di articoli o prodotti acquistati dalla farmacia per la rivendita e perciò oggetto dell’attività dell’impresa, come ad es. un telefono cellulare – è indetraibile, indipendentemente dall’ammontare del costo sostenuto; peraltro, la successiva loro cessione gratuita è esclusa da IVA secondo quanto disposto dall’art.2, c.2, n.4 del dpr n. 633/72, cosicché in sostanza per queste operazioni la farmacia non deve emettere nessun documento fiscale. Ben diversamente, quando gli omaggi ai dipendenti riguardino beni oggetto dell’attività, come ad es. un cosmetico, la detrazione dell’Iva relativa al costo sostenuto dalla farmacia spetta per il totale del suo ammontare, ma allo stesso modo – attenzione – la farmacia sconta l’Iva, sempre per il totale del suo ammontare, sulla successiva cessione gratuita al dipendente: l’intera operazione, ai fini dell’Iva, diventa così neutra, anche se ovviamente è sempre facoltà della farmacia non detrarre l’IVA sull’acquisto del cosmetico e di conseguenza non assoggettare all’imposta la successiva cessione gratuita.
  • Irpef o IresIndipendentemente, invece, che si tratti di omaggi di beni estranei oppure beni inerenti all’attività dell’impresa di farmacia [quindi, per stare agli stessi esempi, telefono cellulare o cosmetico], il loro costo di acquisto – che diventa una spesa per prestazioni di lavoro – è interamente deducibile dalla farmacia come costo d’esercizio, e infatti nella relativa tipologia di costo rientrano anche le spese sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità ai lavoratori.
  • Irap – I costi sostenuti vanno anche qui inclusi tra le spese per prestazioni di lavoro e in quanto tali non concorrono [perché indeducibili] alla formazione della base imponibile IRAP, quale che sia la forma giuridica con cui la farmacia è esercitata, cioè indifferentemente che si tratti di un’impresa individuale o di una società, di persone o di capitali.

Aggiungendo ora qualche ulteriore precisazione anche con riguardo ai riflessi di queste operazioni sulla posizione fiscale dei lavoratori, è bene ricordare che [come del resto è sempre stato] gli omaggi ai dipendenti non concorrono sempre a formare reddito per questi ultimi ma soltanto quando il valore complessivo dei beni sia di importo inferiore per ciascun periodo d’imposta a € 258,23 per ogni unità lavorativa, anche part-time [ma si tenga presente che tale soglia di esenzione è stata raddoppiata – passando da € 258,23 a € 516,46 – dapprima con il Decreto Agosto (per il 2020) e poi prorogata (anche per il 2021) con il Decreto Sostegni].
Pertanto, affinché gli omaggi non costituiscano appunto reddito imponibile per il dipendente, è imprescindibile che – nel corso di uno stesso periodo d’imposta – non siano stati elargite al lavoratore liberalità in beni per un valore complessivo superiore alle dette soglie [€ 258,23 e per quest’anno € 516,46], ricordando tuttavia che tra gli omaggi rientrano anche, ad esempio, i buoni spesa, ma non i c.d. ticket restaurant.
Infine, attenzione, il superamento di quegli importi limite [€ 258,23 e per quest’anno € 516,46] comporta addirittura la tassazione dell’intera somma/valore oggetto della liberalità al dipendente.

  • OMAGGI ALLA CLIENTELA [E/O AI FORNITORI]

Anche in questa diversa macro-ipotesi, nel caso di omaggi costituiti da beni non inerenti all’attività d’impresa, la valutazione va operata sotto tre distinti profili:

  • Iva – La detraibilità dell’imposta sugli acquisti di omaggi a clienti e fornitori è collegata al costo dei singoli beni e quindi:
    • per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 50, l’IVA è interamente detraibile;
    • per i beni di costo unitario superiore a € 50, l’IVA è invece indetraibile.
  • Irpef o Ires – Il costo sostenuto dalla farmacia sempre per l’acquisto dei detti beni si qualifica come spesa di rappresentanza, a prescindere dal valore unitario del bene, e dunque il loro costo è deducibile:
    • interamente, laddove il costo unitario sia pari o inferiore a € 50;
    • in misura percentuale, ma per scaglioni rispetto ai ricavi [e, come si rileva dallo schema seguente, per la generalità delle farmacie tale misura è pari all’1,5% dei ricavi complessivi], qualora per quanto detto il costo unitario del bene sia superiore a € 50:

 

Ricavi complessivi nel periodo d’imposta % di deducibilità per omaggi
Fino a 10 milioni di euro 1,5
Oltre 10 milioni di euro a fino a 50 milioni di euro 0,6
Oltre 50 milioni di euro 0,4

 

N.B. Ai fini del rispetto del limite di € 50, nel caso di omaggi a loro volta costituiti da più beni [ad es. un cesto natalizio] occorre fare riferimento al valore complessivo di tutti quelli che compongono l’omaggio, e non al valore di ciascuno di essi.

 

  • Irap – Occorre distinguere tra:
    • soggetti IRES e soggetti IRPEF che hanno optato per la determinazione dell’IRAP secondo le regole delle società di capitali [in sostanza la totalità delle farmacie assistite]: le spese di rappresentanza sono interamente deducibili;
    • e soggetti IRPEF che invece determinano l’IRAP ai sensi dall’art. 5-bis, del dlgs n. 446/1997 [si tratta delle società di persone e delle ditte individuali]: qui le spese di rappresentanza, in quanto oneri diversi di gestione, sono indeducibili.

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Questo, in definitiva, il quadro generale degli aspetti fiscali relativi agli omaggi elargiti dalla farmacia [ai dipendenti e ai clienti/fornitori], i quali però – se prescindiamo dalla citata novità recata dalla proroga del Decreto Sostegni – replicano sostanzialmente il regime in atto in questi ultimi anni.

(andrea raimondo)

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