Mio figlio quest’anno ha acquistato la prima casa beneficiando dell’agevolazione Under 36 e desidero sapere se il credito d’imposta può essere chiesto a rimborso invece di usarlo in compensazione.

La risposta è negativa.

Infatti, in nessun caso il bonus in argomento può essere “erogato” sotto forma di rimborso, ma questo non vuol dire che l’agevolazione non possa egualmente rivelarsi conveniente.

Come è noto, infatti, l’art. 64 del d.l. n. 73/2021 ha riconosciuto un credito d’imposta [pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto] – oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale – agli Under 36 per gli acquisti soggetti a IVA.


N.B. Dl. n. 73/2021, art 64. comma 7: “Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.”


Sarà possibile, inoltre, usufruire di tale credito:

  • in compensazione tramite modello F24 [codice tributo 6928]
  • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
  • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.

Infine, vale la pena precisarlo, queste disposizioni non prevedono alcun limite temporale per la fruizione del bonus.

(marco righini)

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