L’Agenzia delle Entrate ha disposto l’ennesimo rinvio – questa volta all’1/10/2021 – del termine iniziale per l’adozione obbligatoria della versione 7.0 – giugno 2020 del tracciato dei corrispettivi telematici.
La precedente “dead line” era stata posta, come noto, allo scorso 1° aprile (che costituiva già la proroga del precedente termine del 31/12/2020).
Conseguentemente, soltanto dal 1°ottobre p.v., a meno di altre proroghe, dovrà essere utilizzato – esclusivamente e ineludibilmente – il nuovo tracciato per l’invio dei corrispettivi telematici, anche se evidentemente dopo opportuno aggiornamento del firmware del RT stesso.
Pertanto, le farmacie che entro lo scorso 1° aprile non abbiano adeguato il proprio RT hanno ora tempo fino a tutto il mese di settembre.
Le motivazioni di quest’ennesimo slittamento sono da ricercarsi anche nelle difficoltà legate al perdurare della pandemia e alle conseguenti richieste delle associazioni di categoria, ma probabilmente la vera ragione – del resto anche indicata nel provvedimento di rinvio dell’AE – risiede nel fatto che il “D.L. Sostegni” ha prorogato al 2022 i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’Iva le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA.
E, visto che ormai le “precompilate IVA” partiranno soltanto dal prossimo anno, non è più indispensabile che gli operatori trasmettano i dati con il tracciato telematico della versione 7.0 che contiene infatti le implementazioni necessarie ad elaborare “precompilate” con un minimo di attendibilità, considerata e soprattutto sperimentata l’estrema “grossolanità” della versione (6.0) attualmente vigente.

(stefano civitareale)

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