La ns. farmacia è al piano terra di una palazzina ma da qualche settimana il proprietario dell’appartamento sovrastante ha iniziato dei lavori di ristrutturazione, nel corso dei quali l’impresa ha tuttavia creato danni importanti al ns. locale per la rottura di una tubazione che ha comportato anche l’irreparabile danneggiamento di buona parte della merce in magazzino.
Dobbiamo chiedere il risarcimento dei danni direttamente al costruttore?
È il classico caso di responsabilità extracontrattuale, che ricade dunque nell’art. 2043 cod. civ. per il quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Fermo il diritto da parte Sua al risarcimento di tutti i danni [da valutare sotto profili diversi], il soggetto cui la Farmacia dovrà rivolgersi non è tuttavia l’impresa ma il proprietario dell’appartamento che ha commissionato le opere, contro il quale dunque Lei dovrà rivolgere le Sue pretese, magari avendo cura di interessare anche l’impresa costruttrice.
D’altronde, quest’ultima – come spesso avviene in questi casi – coinvolgerà sicuramente la compagnia assicurativa il cui intervento potrà verosimilmente evitarvi una iniziativa giudiziaria.
(cecilia sposato)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!