È stato annunciato in corso di pubblicazione [questa notte?] nella G.U. l’ultimo decreto legge governativo che avrebbe apportato novità significative in tema di obbligo di vaccinazione.
Vediamo rapidamente di che cosa dovrebbe trattarsi.

  • Ieri

Come abbiamo ampiamente visto nella Sediva News del 9 aprile u.s., l’art. 4 del dl. 44/2021 ha introdotto l’obbligo vaccinale per [i soli] “esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”.

  • Oggi

Tale disposto normativo dovrebbe senz’altro [il condizionale deriva semplicemente dalla pubblicazione del provvedimento in G.U. che mentre scriviamo è ancora in corso] essere stato modificato con l’introduzione dell’obbligo per i soggetti indicati poco fa “a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo del ciclo vaccinale primario […]. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
Al fine di verificare e comprovare lo stato di avvenuta vaccinazione, gli Ordini degli esercenti e le professioni sanitarie, tramite le rispettive Federazioni nazionali e avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate, eseguono la verifica automatizzata del possesso della certificazione verde.

N.B.: il provvedimento in arrivo stabilisce anche che si è esentati dall’obbligo vaccinale solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid- 19; in tal caso il datore di lavoro potrà adibire tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Nel caso in cui non risultasse l’effettuazione del vaccino anche con riferimento alla dose di richiamo [la famosa “terza dose”], l’Ordine competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la richiesta di vaccinazione entro il termine di giorni 20.
Decorso il termine di cui sopra [cinque giorni], qualora l’Ordine – come si ricorderà, qui prima era la A.S.L. a dover provvedere – accerti il mancato e non giustificato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riferimento alla terza dose, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale dipendente, al datore di lavoro.
L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale [che ha natura dichiarativa, non disciplinare], è adottato da parte dell’Ordine e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

N.B.: come qualcuno probabilmente avrà colto, qui l’Esecutivo ha voluto sciogliere i dubbi insorti circa le conseguenze per il no vax dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, optando – e facendo così propria l’interpretazione del Ministero della Salute – per la “sospensione dall’esercizio” della professione, non ritenendo quindi sufficiente la “sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali ecc.”, come invece indica espressamente il dl. 44/2021.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione dell’interessato all’Ordine competente del completamento del ciclo vaccinale primario.
Inoltre, se ad essere sospeso sia stato un dipendente, la sospensione avrà effetto per quest’ultimo fino al momento in cui abbia comunicato al datore di lavoro – oltre all’Ordine [se naturalmente è, ad esempio, un farmacista collaboratore, quindi dipendente] – il completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

ATTENZIONE: per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato

Una precisazione: per i professionisti sanitari, che si iscrivono per la prima volta agli albi dei rispettivi Ordini territoriali, la previa vaccinazione costituisce condizione per l’iscrizione nell’albo.
Da ultimo, un interrogativo: ferma la sicura condivisibilità della sospensione da qualunque retribuzione del solo sanitario scientemente no vax e non di quello incolpevolmente no vax, come si giustifica – ai fini invece della tutela della salute pubblica – la sospensione dall’esercizio della professione solo del primo e la possibilità solo per il secondo di essere adibito ad altre mansioni?

(aldo montini)
 (matteo lucidi)

 

 

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